Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’adempimento (TAR Sicilia n. 1546 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente è tenuto a provare il fatto costitutivo del diritto all’esecuzione del giudicato, costituito da un titolo esecutivo ritualmente notificato e divenuto definitivo. Sul debitore pubblico incombe invece l’onere della prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi, ai sensi dell’art. 2697 c.c. La mancata costituzione dell’Ente, ritualmente evocato, impedisce di ritenere dimostrato l’adempimento e integra il presupposto per l’accoglimento del ricorso ex art. 112 c.p.a., con nomina del Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora ex art. 114 c.p.a. non va fissata quando il riconoscimento degli interessi legali assicura una tutela satisfattiva.
Il Fatto
Due ricorrenti agiscono per l’esecuzione del medesimo titolo giudiziale: la sentenza con cui il Tribunale di Catania, riformando la decisione del Giudice di Pace, ha condannato il Comune di Tremestieri Etneo al pagamento di una somma in favore di uno di essi, oltre accessori e spese di consulenza tecnica. Il secondo ricorrente, procuratore antistatario nel giudizio definito da quella sentenza, chiede l’ottemperanza limitatamente alla condanna alle spese del doppio grado, distratte in suo favore.
I ricorrenti deducono che la sentenza, notificata e passata in giudicato come da attestazione in atti, non è stata adempiuta dall’Ente locale. Chiedono quindi l’ottemperanza, anche mediante nomina di Commissario ad acta, la condanna alle spese e una somma a titolo di penalità di mora per ogni ulteriore ritardo. Il Comune intimato non si costituisce in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei due ricorsi, vertendo entrambi sull’esecuzione del medesimo titolo giudiziale. Passa poi all’esame dei presupposti dell’ottemperanza, che ritiene integralmente sussistenti.
La pretesa dei ricorrenti si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e divenuto definitivo, come attestato in atti. È decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non consta alcun adempimento da parte dell’Ente intimato.
Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Il Collegio applica il principio dell’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. Poiché i ricorrenti hanno dimostrato il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza ex art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sul Comune provare l’avvenuto pagamento. L’Ente, regolarmente evocato, non si è costituito. A fronte della prova del credito e del suo ammontare, l’estinzione resta indimostrata.
I ricorsi sono quindi accolti. Il Collegio ordina al Comune di ottemperare integralmente al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina sin d’ora Commissario ad acta il Segretario Generale presso il Comune di Mascalucia, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dotato della necessaria professionalità, che provvederà in via sostitutiva entro ulteriori novanta giorni. Il compenso del commissario, liquidato con separato decreto, è posto a carico dell’Ente intimato; la relativa parcella va presentata entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
Il Collegio esclude invece la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., poiché ai ricorrenti sono riconosciuti gli interessi legali sulle somme dovute fino all’effettivo soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in misura unitaria, tenuto conto dell’unicità del titolo esecutivo, in complessivi euro seicento oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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