Danno evitabile non risarcibile per omessa tutela impugnatoria (TAR Marche n. 347 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La scelta del soggetto leso di non avvalersi tempestivamente degli strumenti di tutela impugnatoria predisposti dall’ordinamento, pur disponibili e idonei a evitare, in tutto o in parte, il pregiudizio, integra violazione del canone di buona fede e dell’obbligo di cooperazione. Ne consegue la rottura del nesso causale tra provvedimento amministrativo e danno lamentato, con la non risarcibilità del danno evitabile in forza del principio di auto-responsabilità codificato dall’art. 1227, comma 2, cod. civ., richiamato dall’art. 30, comma 3, cod. proc. amm.. La qualificazione professionale del danneggiato, ex art. 1176, comma 2, cod. civ., eleva la diligenza esigibile nell’uso degli strumenti di reazione. Venendo a mancare un elemento costitutivo dell’illecito aquiliano, non è configurabile alcun danno risarcibile, restando irrilevante ogni ulteriore accertamento su sussistenza e ingiustizia del pregiudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, collocatosi al secondo posto nella graduatoria per l’affidamento dei lavori di realizzazione del capping definitivo di una discarica, agiva contro la stazione appaltante per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata aggiudicazione. L’aggiudicazione era stata disposta in favore di altra società, che lo stesso ricorrente riteneva priva dei requisiti di moralità generale e di capacità speciale, per avere omesso di dichiarare una pregressa risoluzione contrattuale annotata nel casellario informatico dell’ANAC.
Il ricorrente aveva chiesto l’ostensione della documentazione di gara e delle risultanze delle verifiche, ottenendo un diniego per la parte relativa al casellario informatico. Dopo aver appreso da una pronuncia di altro TAR l’esistenza della risoluzione non dichiarata, diffidava la stazione appaltante a revocare l’aggiudicazione e a caducare il contratto, senza esito. Proponeva quindi ricorso per l’accertamento dell’illegittimità dell’operato della committente e per la condanna al risarcimento, quantificato in circa euro 384.000,00.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva anzitutto un profilo di ordine processuale: la domanda risarcitoria non era stata preceduta né dall’azione di annullamento ex art. 29 cod. proc. amm., né dall’azione avverso il diniego di accesso ex art. 116 cod. proc. amm.. L’istanza di accesso risaliva al 3 novembre 2015 e il diniego, per la parte relativa alle risultanze del casellario informatico, al 2 dicembre 2015; il ricorso risultava notificato solo il 22 febbraio 2016, ben oltre il termine di trenta giorni.
Neppure risultava che il ricorrente si fosse attivato secondo le indicazioni contenute nel diniego, che imponevano di inoltrare formale richiesta direttamente all’Autorità. Il Collegio esclude pertanto la praticabilità della conversione dell’azione, non ricorrendone i requisiti ex art. 32, comma 2, cod. proc. amm..
Nel merito, il Tribunale richiama il consolidato indirizzo sull’applicazione degli artt. 1227, comma 2, cod. civ. e 30, comma 3, cod. proc. amm. in tema di danni evitabili con l’ordinaria diligenza, qualificata in senso professionale ex art. 1176, comma 2, cod. civ.. Viene richiamata Cons. Stato, Sez. V, n. 5556 del 2012, secondo cui la mancata attivazione tempestiva della tutela impugnatoria, grazie anche alle misure cautelari, spezza il nesso causale e comporta la non risarcibilità del danno evitabile; il principio è ribadito da numerose pronunce dello stesso TAR, tra cui TAR Marche, Sez. II, n. 534 del 2023 e TAR Marche, Sez. I, n. 59 del 2025.
Alla luce di tali principi, il Collegio ritiene mancante il nesso causale tra i danni dedotti e la condotta della stazione appaltante: il ricorrente non ha attivato gli strumenti di tutela per accedere agli atti, né ha tempestivamente gravato le determinazioni ritenute lesive, interrompendo per fatto proprio il collegamento eziologico. La questione della sussistenza e dell’ingiustizia del danno resta perciò assorbita.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite in favore della committente, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori, e compensazione delle altre nei confronti dell’ANAC, costituitasi di mero stile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore