Convertibilità del permesso per protezione speciale anche dopo il decreto Cutro (TAR Lombardia n. 3497 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina transitoria di cui all’art. 7, comma 3, del D.L. n. 20/2023, introdotta dalla legge di conversione n. 50/2023, mantiene ferma la facoltà di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro del permesso per protezione speciale già rilasciato e in corso di validità alla data di entrata in vigore della novella. L’abrogazione dell’art. 6, comma 1-bis, lett. a), del D.Lgs. n. 286/1998 non travolge i titoli già rilasciati, che restano convertibili ove ne ricorrano i presupposti di legge. La circostanza che il permesso sia stato rilasciato dal Questore ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008, e non dalla Commissione Territoriale, è irrilevante, posto che tale titolo è correlato ai medesimi presupposti dell’art. 19, commi 1 e 1.1, del D.Lgs. n. 286/1998. È pertanto illegittimo il provvedimento che dichiari inammissibile la conversione senza valutare la disciplina transitoria e i requisiti sostanziali.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale e impiegato come operaio, presentava in data 20 maggio 2023 domanda di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. L’appuntamento veniva differito senza notifica di alcun provvedimento; seguiva atto di diffida e messa in mora del 23 ottobre 2023.
Il ricorrente proponeva ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio. Nelle more, la Questura adottava un provvedimento di inammissibilità dell’istanza, notificato il 9 aprile 2024, fondato sulla sopravvenuta legge n. 50/2023 (cd. decreto Cutro). Il provvedimento veniva impugnato con motivi aggiunti; con sentenza non definitiva il Tribunale dichiarava l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio e disponeva la prosecuzione del giudizio con rito impugnatorio ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’incidenza della novella del 2023 sulle domande di conversione del permesso per protezione speciale. L’art. 7 del D.L. n. 20/2023 ha abrogato l’art. 6, comma 1-bis, lett. a), del D.Lgs. n. 286/1998, che prevedeva la convertibilità del titolo in permesso per lavoro. La difesa erariale ne traeva l’impossibilità di accogliere le istanze successive all’entrata in vigore del decreto.
Il Tribunale ribadisce un proprio orientamento (16.2.2024, n. 408) e valorizza il comma 3 dell’art. 7: per i permessi di cui all’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, del D.Lgs. n. 286/1998, ancora in corso di validità, è previsto il rinnovo per una sola volta e con durata annuale, ma resta ferma la facoltà di conversione in permesso per motivi di lavoro ove ne ricorrano i requisiti. I titoli già rilasciati sono dunque sottratti alle conseguenze dell’abrogazione.
La tesi secondo cui la conversione residuerebbe solo per i permessi ex art. 19 e non per quelli rilasciati dal Questore ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008 non è condivisa. Il Collegio rileva che tale ultima tipologia è espressamente correlata ai medesimi presupposti dell’art. 19, commi 1 e 1.1, e quindi alle stesse condizioni sostanziali richiamate dalla disposizione transitoria. Sul punto richiama le pronunce di TAR Emilia-Romagna, Bologna, n. 227/2024, TAR Sicilia, Palermo, n. 455/2024, TAR Friuli Venezia Giulia, n. 87/2024, TAR Marche, n. 138/2024 e TAR Campania, Napoli, n. 663/2024.
Nel caso concreto il ricorrente era titolare di un permesso con scadenza il 4 ottobre 2023, dunque rientrante nella previsione transitoria. Il titolo è convertibile in presenza dei presupposti, a nulla rilevando se il rilascio sia stato disposto dalla Commissione Territoriale o richiesto alla Questura, onde evitare un’ingiusta discriminazione. L’Amministrazione, nell’affermare l’avvenuta eliminazione della possibilità di conversione, non ha tenuto conto della disciplina transitoria né ha valutato i requisiti per il rilascio del titolo per lavoro.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato con motivi aggiunti è annullato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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