Ottemperanza al decreto ingiuntivo e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3495 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di pagamento contenuto in un titolo esecutivo formatosi davanti al giudice ordinario, ordina all’ente di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione al giudicato, assegnando un termine per l’ottemperanza. Decorso inutilmente tale termine, nomina commissario ad acta un soggetto dotato di poteri sostitutivi ampi, comprensivi di variazioni di bilancio, riconoscimento di debito fuori bilancio e ogni operazione contabile necessaria al pagamento, con esclusione di iniziative di novazione, transazione o rateizzazione dell’obbligazione. Il ritardo nell’adempimento giustifica la condanna dell’amministrazione all’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrente dall’inottemperanza ai termini assegnati, non dal ritardo già maturato.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 16185 del 20 ottobre 2023, con cui l’azienda sanitaria è stata condannata al pagamento di una somma di denaro, degli interessi e delle spese. Il decreto è stato munito di esecutività con provvedimento del giudice dell’esecuzione del 4 gennaio 2024 e notificato in forma esecutiva, unitamente ad atto di precetto, il 15 gennaio 2024.
L’ente ha corrisposto solo una parte della somma, lasciando inadempiuto il residuo. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, la società ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la condanna al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo. L’azienda non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa fatta valere è adeguatamente documentata e che l’inadempimento dell’amministrazione risulta accertato. L’ente, non costituitosi, non ha contestato né la sussistenza del titolo né la sua mancata esecuzione integrale.
Su queste premesse il Tribunale accoglie il ricorso e condanna l’azienda sanitaria a dare completa esecuzione al decreto ingiuntivo, provvedendo entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. La scansione dei termini è rigorosa: all’ente è assegnato un primo termine per ottemperare, spirato il quale il commissario provvede entro i successivi sessanta giorni.
La nomina del commissario ad acta cade sul Direttore del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria, con possibilità di delega. I poteri attribuiti sono estesi: il commissario può adottare variazioni di bilancio, stipulare mutui e prestiti e ogni altro atto contabile, anche mediante riconoscimento di debito fuori bilancio. La sentenza esclude espressamente iniziative di novazione, mediazione, sostituzione, modificazione o transazione dell’obbligazione, nonché la diluizione temporale o la rateizzazione del pagamento, imponendo la verifica del buon fine concreto dell’operazione. Il compenso del commissario è posto a carico dell’ente debitore e liquidato successivamente.
Quanto alla richiesta di astreintes, il Collegio ritiene che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità, tuttavia, decorre dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta: il giudice non anticipa la sanzione al ritardo già consumato, ma la àncora alla futura violazione dell’ordine di esecuzione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell’azienda intimata, con accessori di legge.
Nota della Redazione
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