Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica docente e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 3518 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato che riconosce il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, l’esecuzione è affidata a un commissario ad acta individuato dal giudice anche all’interno della stessa Amministrazione resistente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario idoneo. La nomina di un dirigente del Ministero resistente esclude il diritto al compenso commissariale, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La previsione del meccanismo surrogatorio rende non necessaria la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cpa.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania n. 3479 del 13 settembre 2023, con cui era stato accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il Ministero dell’istruzione e del merito e gli uffici scolastici regionali intimati si sono costituiti con memoria di mera forma.

La sentenza da eseguire è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Catania il 24 marzo 2025, ed è stata notificata all’Amministrazione il 13 settembre 2023. Dal momento della notificazione è dunque decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, senza che l’Amministrazione abbia dato prova dell’esecuzione, come era suo onere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cpa: esistenza di un giudicato da eseguire, rituale notificazione del titolo e perdurante inerzia dell’Amministrazione, onerata della prova dell’adempimento. L’assenza di tale prova fonda l’accoglimento del ricorso.

Il Tribunale ordina quindi al Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inadempienza protratta oltre tale termine, nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario in possesso della necessaria professionalità.

La scelta di attingere alle risorse interne della stessa Amministrazione risponde all’esigenza di evitare ulteriori esborsi che potrebbero integrare danno erariale. Il Collegio precisa che l’incarico commissariale costituisce un obbligo cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al Giudice, pena le sanzioni di legge, e che il commissario non coincide necessariamente con l’organo di amministrazione attiva.

Quanto al compenso, il Tribunale esclude il diritto del commissario ad acta, sul duplice rilievo che l’attività del dirigente dello stesso Ministero rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale — richiamando TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315 e TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246 — e che il Ministero avrebbe già dovuto adempiere al giudicato. Il Collegio respinge la domanda di penalità di mora, poiché il meccanismo surrogatorio con termine di sessanta giorni rende non necessaria la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cpa, essendo previsto un rimedio di rapida eliminazione dell’inerzia. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri delle esecuzioni mobiliari, con aumento del 33% per manifesta fondatezza, e distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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