Ottemperanza all’ordine di esibizione documentale e commissario ad acta interno senza compenso (TAR Sicilia n. 3521 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. cod. proc. amm., l’amministrazione intimata che non si costituisca e non provi, come è suo onere, di avere eseguito il giudicato non può opporre difese utili; opera il principio di non contestazione ex art. 64, comma 4, cod. proc. amm. e sussistono i presupposti per l’accoglimento. Il commissario ad acta nominato tra i dirigenti della stessa amministrazione intimata non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando la nomina del commissario è sufficiente a sollecitare l’esecuzione, specie se l’oggetto della controversia è l’ostensione di documenti amministrativi.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto all’A.S.P. di Messina l’accesso a documentazione amministrativa con istanza del 9 febbraio 2024. Con sentenza n. 34 dell’8 gennaio 2025 il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha ordinato all’azienda sanitaria di consentire l’accesso e di estrarre copia dei documenti richiesti.

Il provvedimento è stato notificato all’amministrazione il 9 gennaio 2025 ed è passato in giudicato, come da attestazione del 30 aprile 2025. L’azienda non ha però dato esecuzione all’ordine. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, ritualmente notificato e depositato, chiedendo l’esecuzione del titolo e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. L’A.S.P., regolarmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza: il titolo azionato è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione. Su questo punto non emerge alcuna contestazione.

Il passaggio centrale riguarda l’inerzia dell’ente. L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale. La sua mancata costituzione, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, comporta l’applicazione del principio di non contestazione ex art. 64, comma 4, cod. proc. amm. Il Tribunale ne deduce che l’amministrazione non avesse alcuna difesa utile da opporre rispetto a quanto dedotto in ricorso. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento.

Il TAR ha quindi dichiarato l’obbligo dell’A.S.P. di dare esecuzione al titolo nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’azienda, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario in possesso della necessaria professionalità.

Quanto al compenso, il Collegio ha precisato che il commissario non avrà diritto ad alcun importo, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Tribunale richiama sul punto un orientamento consolidato, citando tra le altre T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142.

Il Tribunale ha invece respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La previsione dell’intervento sostitutivo del commissario è stata ritenuta sufficiente a sollecitare l’esecuzione, avuto riguardo all’oggetto della controversia, costituito dall’ostensione di documenti amministrativi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della connotazione seriale del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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