Volume tecnico irrilevante per le distanze, la terrazza no (TAR Veneto n. 101 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopraelevazione di un edificio costituisce, di regola, nuova costruzione e deve rispettare le distanze legali, computate secondo il criterio lineare, anche tra pareti di altezza diversa e anche in presenza di una sola parete finestrata. Tale regola non si applica al volume tecnico, privo di autonomia funzionale e asservito all’edificio, purché sussista il rapporto di proporzionalità tra dimensioni e necessità impiantistiche. La terrazza praticabile che copre il volume tecnico, ampliando la superficie abitativa e consentendo l’affaccio, non è accessoria di limitata entità e va considerata nel calcolo delle distanze. Il permesso di costruire è pertanto annullato in parte qua.

Il Fatto

La vicenda riguarda il restauro e l’adeguamento funzionale di un palazzo settecentesco veneziano, bene culturale di proprietà di una società, destinato a sede espositiva, con ateliers e foresteria per artisti. Il progetto prevede, tra l’altro, la realizzazione in sopraelevazione di un volume tecnico a servizio degli impianti e di una terrazza praticabile sovrastante.

La ricorrente, titolare di un’unità residenziale confinante, impugna la deliberazione consiliare che ha autorizzato il titolo edilizio in deroga allo strumento urbanistico, poi il permesso di costruire e, con motivi aggiunti, la presa d’atto di una SCIA in variante. Dopo il rigetto della domanda cautelare, la causa giunge alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Tribunale respinge le eccezioni di inammissibilità. L’unità della ricorrente è immediatamente adiacente al palazzo e la sopraelevazione, distante 3,5 metri, lo sovrasta con un incremento di 4,65 metri, con possibile pregiudizio al soleggiamento e maggiore esposizione alle emissioni e agli affacci. Quanto alla mancata impugnazione dell’autorizzazione sotto il profilo monumentale, il titolo è autonomo e l’annullamento di quello edilizio basta a soddisfare la pretesa.

Nel merito, il Tribunale ritiene infondata la censura di difetto dei presupposti per il rilascio del permesso in deroga ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, della L.R. 27/2003. La delibera consiliare motiva ampiamente l’interesse pubblico al recupero e alla valorizzazione dell’immobile, destinato a sede culturale aperta alla collettività.

Quanto alla procedura, il comma 2 bis prevede una variante semplificata approvata con un unico atto, senza necessità di approvazione superiore: la mancata previa adozione della variante non configura il vizio dedotto.

Il nodo centrale è il rapporto tra sopraelevazione e distanze. La sopraelevazione è di regola nuova costruzione, ma il volume tecnico non rileva ai fini urbanistici. Nel caso concreto il vano ospita impianti di climatizzazione e di servizio, non riconducibili a destinazioni abitative: le dimensioni sono proporzionate alle esigenze del grande edificio servito e alla manutenzione, e la variante ha solo razionalizzato gli spazi interni. La censura cade anche sotto il profilo del regolamento edilizio, che esclude i volumi tecnici dal computo.

Diversa è la sorte della terrazza sovrastante. Essa non ha funzione di mera copertura, ma amplia gli spazi abitativi, consentendo affaccio e veduta. Non rilevano la preesistenza di un lastrico solare a quota inferiore né l’arretramento rispetto al bordo. La violazione dell’art. 9 del D.M. 1444/1968 è quindi fondata, con assorbimento della censura sul regolamento edilizio.

Sono respinti gli ulteriori profili, compresa la doglianza sull’avvio anticipato dei lavori, smentita dal sopralluogo comunale. Quanto ai secondi motivi aggiunti, il procedimento di verifica della SCIA si è concluso con valutazione discrezionale immune da vizi, non configurando un’integrazione postuma della segnalazione. Il ricorso è accolto nei limiti indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *