Mutamento di destinazione d’uso con opere e necessità del permesso di costruire (TAR Sicilia n. 3526 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia il mutamento di destinazione d’uso da magazzino a locale commerciale, realizzato mediante un insieme di opere tra loro interrelate e preordinate a una funzione unitaria, integra un intervento subordinato a permesso di costruire ai sensi dell’art. 23-ter e dell’art. 10 d.P.R. n. 380/2001, ove comporti il passaggio tra categorie funzionali disomogenee. La valutazione degli abusi non può essere atomistica: le singole opere vanno considerate nel loro insieme, per l’interferenza complessiva sul territorio. La CILA non costituisce titolo abilitativo, non ha efficacia sanante rispetto a interventi assentibili con permesso di costruire e l’inerzia dell’amministrazione sulla stessa non vale quale silenzio-assenso. L’ordinanza di demolizione non deve indicare l’area di sedime da acquisire, costituendo l’acquisizione un effetto automatico della mancata ottemperanza.
Il Fatto
I ricorrenti sono comproprietari pro indiviso di un immobile destinato a magazzino, condotto in locazione da una cooperativa. Il Comune, sulla base di accertamenti della Polizia Municipale e di un verbale tecnico, ha contestato la realizzazione, in difetto di titoli abilitativi, di un vano wc con scarico, di un impianto idrico, di un soppalco divisorio, di una tettoia esterna con pavimentazione del marciapiede e di un mutamento di destinazione d’uso da magazzino ad attività commerciale, ingiungendo il ripristino con ordinanza n. 1/2021.
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza e il verbale, deducendo la risalenza delle opere a epoca anteriore al 1967, la conformità alla planimetria catastale del 2019, l’assoggettabilità degli interventi a regime meno rigoroso e l’efficacia sanante di una CILA in sanatoria presentata dopo l’ordinanza. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo motivo, ritiene sufficiente, a fondare l’atto, l’indicazione analitica degli abusi e il riferimento al d.P.R. n. 380/2001 recepito dalla legge regionale. I ricorrenti non offrono prova documentale della data di esecuzione delle opere, gravando su di loro l’onere di dimostrare l’epoca di realizzazione del manufatto asseritamente abusivo.
Quanto allo stato legittimo, il Tribunale osserva che la disponibilità di informazioni catastali non esonera l’amministrazione dalla ricerca di ulteriori elementi probanti, specie quando la prima trasmissione al Catasto è avvenuta a molti anni dalla realizzazione e riproduce lo stato attuale. Attribuire alle planimetrie efficacia sanante condurrebbe a un esito inammissibile. Legittimo, dunque, il rilievo della discrasia tra contratto di locazione del 2012 e atto di compravendita del 2019, da cui emerge la trasformazione da un vano a due vani.
Sul secondo motivo, il Collegio afferma che gli abusi vanno valutati nel loro insieme, senza atomizzazione: la scomposizione dei singoli interventi per ricondurli a regimi meno rigorosi non è consentita. Le opere risultano interrelate e preordinate a una funzione univoca, lo sfruttamento del deposito per finalità commerciali, come confermano insegna, registratore di cassa, officina e servizi igienici.
Richiamato l’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001, il passaggio tra categorie funzionali disomogenee configura mutamento di destinazione d’uso giuridicamente apprezzabile, idoneo a incidere sul carico urbanistico. È perciò necessario il previo permesso di costruire e il mutamento non può eseguirsi con semplice CILA. Cadono così anche il terzo e il quarto motivo, non essendo provata la prevalenza dell’uso a deposito.
Infine, la CILA in sanatoria presentata dopo l’ordinanza non ha efficacia sanante, esulando dal perimetro dell’art. 3 della legge regionale n. 16/2016 e non costituendo titolo amministrativo di assenso. Il silenzio del Comune sulla stessa non integra silenzio-accoglimento. Il ricorso è rigettato, con spese compensate tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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