Acquisizione sanante tra competenza comunale e giurisdizione sull’indennizzo (TAR Molise n. 332 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, la competenza a disporre l’acquisizione al patrimonio indisponibile spetta all’autorità che ha occupato e utilizzato il bene, non al soggetto che ne abbia avuto la mera detenzione materiale. Il Comune che ha deliberato la localizzazione e l’occupazione d’urgenza delle aree conserva la titolarità del potere, anche quando la costruzione sia stata realizzata da altro ente in assenza della convenzione programmata. Le controversie relative alla determinazione e alla corresponsione dell’indennizzo, inteso come unicum non scomponibile, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, e la relativa censura è inammissibile davanti al giudice amministrativo, con conseguente traslatio iudicii. Il termine per impugnare il provvedimento decorre dalla notificazione individuale al proprietario, non dalla pubblicazione all’albo pretorio.
Il Fatto
Il ricorrente, erede del proprietario originario dei terreni, apprende dalla consultazione dell’albo pretorio che il Comune ha approvato l’acquisizione al proprio patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, di due particelle sulle quali erano stati realizzati alloggi di edilizia economica e popolare. Tra il 1982 e il 1993 il Comune aveva disposto l’occupazione di urgenza delle aree, senza corrispondere l’indennità e senza adottare alcun provvedimento espropriativo.
Il ricorrente impugna la delibera deducendo la nullità per difetto assoluto di attribuzione, sul rilievo che il provvedimento spettasse all’ente che aveva materialmente edificato, e l’illegittimità per mancata determinazione e corresponsione dell’indennizzo. Il Comune eccepisce la tardività del ricorso e il difetto di legittimazione attiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla tardività, l’art. 42-bis, comma 4, d.P.R. n. 327/2001 impone la notificazione individuale del provvedimento al proprietario. Poiché il proprietario originario era già deceduto e nessuna notifica risulta effettuata agli eredi, il termine decadenziale non può decorrere dalla pubblicazione all’albo pretorio: solo dalla notificazione può iniziare a decorrere il termine ex art. 41, comma 2, cod. proc. amm.
Quanto alla legittimazione, il ricorrente agisce quale erede e la sua qualità non è stata specificamente contestata. Il Collegio ritiene irrilevante che il testamento nulla disponga sui beni specifici, poiché ai sensi dell’art. 587 cod. civ. il testamento può disporre anche solo in parte dei propri beni, e i contratti richiamati dal Comune riguardano particelle diverse. Le note di trascrizione indicano come dante causa il proprietario originario.
Nel merito, il primo motivo è infondato. L’art. 42-bis, commi 1 e 5, d.P.R. n. 327/2001 radica la competenza in capo all’autorità che ha utilizzato e occupato il bene. Dagli atti emerge che fu il Comune a deliberare la localizzazione, a impegnarsi a concedere il diritto di superficie e a disporre l’occupazione d’urgenza; l’ente edificatore ebbe solo la detenzione materiale, non essendo mai stata sottoscritta la convenzione. Nessuna nullità per difetto di attribuzione è quindi configurabile.
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di giurisdizione. L’art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. devolve al giudice ordinario le controversie sulla determinazione e corresponsione delle indennità conseguenti ad atti ablativi, tra cui quelle ex art. 42-bis: la censura investe l’an e il quantum dell’indennizzo, non la legittimità della scelta acquisitiva. Opera pertanto la traslatio iudicii ex art. 11 cod. proc. amm.
Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.