Discrezionalità urbanistica e destinazione a verde: legittima la variante al PGT (TAR Lombardia n. 2948 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica rientrano nell’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di evidenti errori di fatto o di palese illogicità. La motivazione degli strumenti urbanistici non deve essere analitica per ogni singola area, potendo risultare dai criteri generali e dagli obiettivi perseguiti. L’assegnazione di una destinazione a verde urbano di nuova previsione con indice edificatorio trasferibile mediante perequazione urbanistica non integra un vincolo espropriativo, soprattutto quando la nuova classificazione è confermativa di quella precedente. Il privato non vanta alcuna aspettativa qualificata al mutamento della destinazione del proprio fondo.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare in Comune di Milano, in zona nord al confine con un altro Comune, sul quale insisteva un’attività d’impresa. Con ricorso al TAR la stessa impugnava la variante al Piano di Governo del Territorio approvata con deliberazione consiliare, nella parte in cui assegnava alla propria area la destinazione a verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta), finalizzata all’integrazione della rete ecologica comunale e metropolitana.

La società lamentava il difetto di istruttoria, la violazione della disciplina regionale sul contenimento del consumo di suolo e l’apposizione di fatto di un vincolo espropriativo, per la sproporzione tra oneri imposti e benefici ritraibili. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa – richiamando TAR Lombardia, Sezione II, sentenza n. 45 del 2022 – secondo cui le scelte urbanistiche sono sindacabili solo per evidenti errori o palesi illogicità. La motivazione ben può desumersi dai criteri generali e dagli obiettivi della pianificazione.

Sul primo motivo, la relazione al Documento di Piano indica l’obiettivo del contenimento del consumo di suolo e della valorizzazione del verde, in coerenza con la legge regionale n. 31 del 2014. Il fondo, già classificato nel PRG del 1980 come area di rispetto stradale non edificabile e nel PGT del 2012 con indice di 0,35 mq/mq non spendibile in loco, riceve una destinazione meramente confermativa. L’area è collocata in un ambito della Rete Ecologica Regionale, essenziale per il sistema delle aree verdi. La tesi del “nodo di interscambio” è smentita dalle NTA al Piano delle Regole.

Il secondo motivo è respinto: il fondo, ancorché utilizzato per attività d’impresa, è in gran parte libero e circondato da aree verdi, sicché la destinazione è compatibile con la disciplina regionale sul consumo di suolo.

Quanto al terzo motivo, il Collegio esclude il vincolo espropriativo di fatto. La destinazione resta confermativa, il diritto edificatorio è trasferibile su tutto il territorio comunale tramite perequazione urbanistica e sull’area restano possibili manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamenti e nuove attività agricole e floro-vivaistiche. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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