Atti di macro organizzazione Asur e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Marche n. 24 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti di macro organizzazione delle aziende sanitarie sono adottati con atto aziendale di diritto privato, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 502/1992, che qualifica l’organizzazione e il funzionamento delle unità sanitarie locali come espressione di autonomia imprenditoriale. La qualificazione legislativa di tali atti come privatistici esclude la natura provvedimentale e, con essa, la giurisdizione del giudice amministrativo. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario sugli atti di micro organizzazione. Il riparto va scrutinato anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., quando il thema decidendum investa la qualificazione dell’atto. Il ricorso proposto davanti al giudice privo di giurisdizione è inammissibile, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria in caso di riassunzione.
Il Fatto
Un sindacato rappresentativo dei medici veterinari pubblici ha impugnato, con tre ricorsi poi riuniti, una serie di determinazioni del direttore generale dell’ASUR Marche e di un’area vasta territoriale. Gli atti riguardavano la ridefinizione dell’assetto organizzativo aziendale, le successive modifiche e correzioni di errori materiali, e l’adeguamento dell’assetto funzionale del dipartimento di prevenzione.
Il ricorrente ha dedotto la violazione della delibera di Giunta regionale in tema di organizzazione, l’incompetenza del direttore generale e il contrasto con un protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali. L’azienda, costituitasi insieme al Ministero della salute, ha eccepito la carenza di interesse e l’infondatezza. Il Collegio ha rilevato d’ufficio un possibile difetto di giurisdizione; nessuna osservazione è stata depositata sul punto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto disposto la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, trattandosi di impugnazioni aventi ad oggetto la medesima organizzazione dipartimentale dell’azienda sanitaria, con particolare riguardo al dipartimento di prevenzione.
Lo scrutinio prioritario ha investito la questione di giurisdizione, sollevata d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Il Collegio ha ricondotto gli atti impugnati alla categoria della macro organizzazione, concernendo il numero e l’organizzazione dei dipartimenti aziendali, e li ha distinti dagli atti di micro organizzazione, sui quali la giurisdizione del giudice ordinario non è in discussione.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 3 d.lgs. n. 502/1992, che disciplina l’organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie mediante atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri regionali. Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite secondo cui i provvedimenti amministrativi sono per definizione atti di diritto pubblico, con la conseguenza che la qualificazione legislativa in termini privatistici sottrae l’atto alla giurisdizione amministrativa. Vengono citate Cass. S.U. n. 5556 del 2023, Cass. S.U. n. 13491 del 2021, Cons. Stato n. 1631 del 2016, nonché pronunce di merito conformi.
Alla qualificazione consegue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per difetto di giurisdizione. Il Collegio precisa che il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario nei termini dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria. Le spese sono compensate, restando impregiudicata ogni decisione di merito da parte del giudice munito di giurisdizione.
Nota della Redazione
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