Certificati bianchi: progetto standardizzato non ammissibile se i misuratori sono già installati (Cons. Stato n. 3560 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di certificati bianchi, i metodi di valutazione dei risparmi energetici previsti dall’art. 9 del D.M. 11 gennaio 2017 non sono fungibili. Il metodo a consuntivo costituisce il sistema ottimale, perché consente l’accertamento puntuale e veritiero del risparmio addizionale; il metodo standardizzato è ammesso in via residuale, in presenza di ripetitività dell’intervento e di non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati. Ne consegue che, qualora i misuratori siano già presenti, non ricorrono i presupposti del progetto standardizzato, non potendo il proponente avvalersi di una valutazione meramente stimata. Il GSE non è tenuto a riqualificare d’ufficio la domanda come progetto a consuntivo quando difettino i requisiti temporali previsti dall’art. 2, comma 1, lett. o), del D.M. 11 gennaio 2017.

Il Fatto

La società appellante presenta al GSE, il 28 giugno 2019, un progetto standardizzato per il rilascio di certificati bianchi, ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017 come modificato dal D.M. 10 maggio 2018, avente ad oggetto l’installazione di LED per l’illuminazione stradale di un Comune. Nella domanda dichiara di avere avviato i lavori il 2 marzo 2018.

Dopo richieste di integrazione e preavviso di rigetto, il GSE respinge l’istanza il 24 maggio 2021, rilevando che tutti gli impianti, ante e post intervento, risultano dotati di misuratore di energia elettrica. Il TAR Lazio, con sentenza n. 5839/2025, respinge il ricorso e dichiara inammissibile la censura subordinata sulla mancata conversione del progetto. Propone appello la società.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 9, comma 1, lett. b), del D.M. 11 gennaio 2017 consente il metodo standardizzato solo in conformità a un programma di misura su campione rappresentativo, per interventi ripetitivi in contesti simili e per cui sia dimostrata la non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati rispetto al valore dei certificati ottenibili.

Da tale disciplina il Consiglio di Stato trae un rapporto di priorità del metodo a consuntivo. Il sistema dei certificati bianchi si fonda sul risparmio addizionale, che deve essere previamente accertato: l’esigenza di una quantificazione esatta rende il metodo a consuntivo quello ottimale, mentre lo standardizzato opera su un valore stimato. Se i misuratori sono già installati, non possono che essere utilizzati per l’accertamento diretto dei consumi. I due metodi, dunque, non sono fungibili.

La Corte precisa il regime dell’onere probatorio: qualora i misuratori siano presenti solo in parte o solo parzialmente funzionanti, spetta al proponente dimostrare la non economicità dell’integrazione o sostituzione della rete di misurazione a fronte dell’incentivo ottenibile.

Quanto alla posizione concreta, la società aveva avviato il progetto il 2 marzo 2018, prima della domanda del 28 giugno 2019. Alla data dell’istanza non avrebbe quindi potuto presentare un progetto a consuntivo, ostandovi l’art. 2, comma 1, lett. o), del D.M. 11 gennaio 2017. La deroga temporale dell’art. 2 del D.M. 10 maggio 2018 opera per i soli progetti standardizzati. Il GSE, pertanto, non avrebbe potuto ammettere come standardizzato un progetto tecnicamente misurabile a consuntivo, ma non più presentabile con tale metodo. Nessun approfondimento istruttorio era necessario, trattandosi di circostanze dichiarate dalla stessa società.

Il secondo motivo è infondato. Difetta l’interesse, non essendo mai stato presentato un progetto a consuntivo. Nel merito, la scelta del regolatore rientra nella discrezionalità e non è irragionevole: la deroga temporale era legata all’approvazione delle tipologie di intervento e alla mancanza delle schede tecniche per i soli progetti standard. Correttamente il GSE ha escluso la riqualificazione d’ufficio ex art. 1, comma 2-bis, legge n. 241 del 1990. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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