Sanzioni consumeristiche tra cumulo, proporzionalità e lex mitior (Cons. Stato n. 3555 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni per pratiche commerciali scorrette, la commisurazione della pena pecuniaria si fonda sui criteri dell’art. 27 del Codice del consumo e dell’art. 11 della legge n. 689/1981: assumono rilievo la gravità e la durata dell’illecito, le condizioni economiche del professionista e la funzione special-preventiva della sanzione. Il parametro dei ricavi totali netti costituisce indicatore attendibile della dimensione dell’impresa e della capacità deterrente, non essendo la sanzione legata ai soli profitti conseguiti. Il limite del 10% del fatturato previsto dall’art. 15-bis della legge n. 287/1990 opera esclusivamente in materia antitrust e non è estensibile per analogia alla tutela dei consumatori. Il tetto del 4% del fatturato annuo introdotto dall’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 26/2023 presuppone un’infrazione diffusa di carattere transfrontaliero e non si applica retroattivamente quale lex mitior alle fattispecie nazionali, difettando il presupposto oggettivo e la modificazione dell’unica fattispecie di riferimento.
Il Fatto
La società ha impugnato davanti al TAR Lazio la delibera con cui l’AGCM aveva accertato quattro pratiche commerciali scorrette nel settore della fornitura di energia: difetto di trasparenza sulle condizioni economiche, richiesta di pagamento di morosità pregresse altrui ai subentranti, attivazione di forniture non richieste tramite teleselling e ostacoli al diritto di recesso. L’Autorità aveva irrogato sanzioni per un milione, cinquecentomila, un milione e duecentomila euro per le quattro pratiche, applicando il cumulo materiale.
Il TAR ha respinto il ricorso e l’istanza cautelare, confermata in appello. La società ha proposto appello articolando sette motivi, incentrati sull’eccesso di potere nella commisurazione della sanzione, sull’insufficienza della motivazione e sui vizi delle singole pratiche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la doglianza sulla motivazione, chiarendo che il carattere sostitutivo dell’appello consente al giudice di secondo grado di integrare e correggere la motivazione carente. Solo la motivazione radicalmente assente o apparente impedisce il sindacato, non ricorrendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi estreme indicate.
Nel merito sanzionatorio, il Consiglio di Stato conferma il cumulo materiale in ragione dell’autonomia strutturale e funzionale delle condotte. Sulle condizioni economiche, rileva che l’Autorità ha considerato ricavi netti, margine operativo lordo e utile d’esercizio: il dato dei ricavi costituisce parametro attendibile per assicurare la capacità deterrente, poiché la sanzione non persegue solo il profitto ma esplica una funzione di prevenzione speciale.
Quanto al raffronto con il limite antitrust del 10%, il Collegio esclude l’estensione analogica, mancando una lacuna legis e operando la regola in un ambito diverso. Parimenti inoperativo è il tetto del 4% introdotto dal d.lgs. n. 26/2023: esso presuppone un’infrazione diffusa transfrontaliera e non può applicarsi in via generalizzata. La “convivenza” delle due discipline esclude la retroattività della lex mitior, che postula la modificazione dell’unica fattispecie di riferimento.
Sul fronte delle singole pratiche, il Collegio ritiene infondate le censure: le istruzioni ai telesellers erano inadeguate e il preponente risponde delle violazioni del preposto ex art. 2049 c.c. e art. 5 della legge n. 689/1981; le misure correttive furono tardive e non eliminarono le conseguenze. Le omissioni informative sulle componenti di costo integrano l’ingannevolezza. Quanto al diritto di recesso e alle acquisizioni istruttorie, la Corte ribadisce che la natura sostanzialmente penale della sanzione non impone il trapianto delle garanzie dell’art. 6 CEDU né delle regole sull’acquisizione forense dei dati informatici.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2049 c.c. – Responsabilità dei padroni e dei committenti
- Art. 27 Cod. cons. – Tutela amministrativa e giurisdizionale