Autotutela annullata oltre il termine di dodici mesi e affidamento del destinatario (TAR Sicilia n. 3644 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio adottato oltre il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 è illegittimo quando l’amministrazione non dimostri la sussistenza delle particolari ragioni che, sole, consentono di derogare a quel termine, ossia le false rappresentazioni dei fatti o le dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. Il limite temporale all’esercizio del potere di autotutela non è un adempimento formale, ma il modo in cui l’ordinamento contempera la cura dell’interesse pubblico alla legittimità dell’azione amministrativa con l’interesse del destinatario del provvedimento da annullare. In quella misura si esprime la tutela dell’affidamento che il destinatario matura sull’efficacia nel tempo dell’atto favorevole. L’onere di provare le condizioni derogatorie grava sull’amministrazione resistente, non sul privato che dall’atto ha tratto vantaggio.
Il Fatto
Il Comune di Siracusa impugna il decreto con cui l’Assessorato regionale ha annullato in autotutela quattro provvedimenti che avevano erogato compensi a una cooperativa sociale per complessivi € 237.885,41. A seguire, l’amministrazione ha intimato al Comune la restituzione di € 166.302,47, qualificati come eccedenza erogata per effetto dei decreti annullati, e ha adottato un ulteriore decreto che conferma l’obbligo restitutorio.
Con motivi aggiunti il Comune impugna anche il provvedimento con cui l’Assessorato, dichiarando di dare esecuzione a una precedente sentenza del medesimo TAR, ha sostanzialmente riconfermato gli atti già gravati. La Regione si costituisce chiedendo il rigetto. La causa arriva alla decisione dopo lo scambio di memorie e la discussione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio avanzata dalla difesa erariale. I fatti addotti a sostegno, ossia l’asserita adozione di un parere regionale di diverso indirizzo, sono privi di qualsiasi supporto documentale e non integrano gli eventi eccezionali che, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., soli possono oggi giustificare il differimento della decisione. La causa è matura e va decisa.
Nel merito il TAR accoglie il motivo assorbente con cui si deduce l’illegittimità dell’annullamento d’ufficio per essere stato adottato ben oltre il termine di dodici mesi fissato dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. I decreti annullati risalgono al periodo tra settembre 2021 e giugno 2022, mentre il provvedimento di autotutela è dell’agosto 2023.
Il punto decisivo è l’assenza di prova sulle condizioni derogatorie. L’amministrazione resistente non dimostra la sussistenza delle particolari ragioni contemplate dalla norma per superare il termine, cioè le false rappresentazioni dei fatti o le dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. La deroga al termine non si presume e non si ricava dalla sola gravità dell’errore erariale contestato.
Il Collegio esplicita la funzione del limite temporale. La tutela del destinatario dell’atto di annullamento si esprime proprio attraverso il termine imposto dalla norma all’esercizio del potere, che coniuga la cura dell’interesse pubblico alla legittimità dell’azione amministrativa con l’interesse privato di chi dall’atto ha ricevuto utilità. Rileva, in questa prospettiva, l’affidamento maturato sull’efficacia nel tempo del provvedimento favorevole.
Conclusivamente il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è accolto e gli atti impugnati sono annullati, con assorbimento di ogni ulteriore censura. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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