Obbligo a contrarre di Invitalia e transazione ex legge di bilancio 2021 (TAR Sicilia n. 3638 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La previsione dell’art. 1, comma 274, legge n. 178/2020, là dove impone a Invitalia spa di aderire tempestivamente alle proposte transattive dei beneficiari per importi pari al 25 per cento del debito in un’unica soluzione ovvero al 100 per cento in 84 rate mensili costanti, configura un obbligo a contrarre a carico della società e un corrispondente diritto potestativo in capo al proponente. La posizione soggettiva azionata è di diritto soggettivo perfetto, non di interesse legittimo. La controversia è pertanto estranea alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all’art. 133 c.p.a. e appartiene al giudice ordinario. L’acquisizione del parere favorevole dell’Avvocatura dello Stato non procedimentalizza l’esercizio del potere di accettazione e non introduce una valutazione di interessi pubblici. Il rifiuto opposto da Invitalia è espressione di autonomia negoziale ex art. 1321 c.c., sindacabile dall’autorità giudiziaria ordinaria competente per materia, valore e territorio.
Il Fatto
Invitalia spa ammetteva una società alle agevolazioni previste dal d.lgs. n. 185/2000 per un progetto di servizi pubblicitari. Seguiva un contratto di finanziamento e l’erogazione di un importo complessivo, comprensivo di quota in conto capitale, mutuo agevolato e conto gestione. Rilevata una morosità nel pagamento delle rate del mutuo, la società finanziaria assumeva la risoluzione del contratto e otteneva dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo, poi opposto e annullato con sentenza del 2019.
La beneficiaria proponeva una dilazione del debito residuo. Sopravvenuta la legge n. 178/2020, con nota del marzo 2021 dichiarava di voler versare in un’unica soluzione il 25 per cento della quota di mutuo residua, oltre interessi e spese legali. Invitalia respingeva la proposta con la nota impugnata, assumendo l’inapplicabilità della norma e trasmettendo una bozza di accordo difforme. La società proponeva ricorso al TAR, deducendo la violazione della norma e la carenza di motivazione. L’amministrazione resistente eccepiva il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della fattispecie. La norma attribuisce alla società finanziaria un obbligo di aderire alla proposta del beneficiario, purché conforme ai parametri ivi indicati. Ne deriva una posizione di soggezione dell’ente rispetto a un diritto potestativo riconosciuto ex lege all’autore della proposta transattiva.
Su questa base il TAR esclude la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le posizioni giuridiche contrapposte sono di diritto soggettivo perfetto, la cui tutela spetta al giudice ordinario. La controversia non rientra nei casi prefigurati dall’art. 133 c.p.a. e neppure nella giurisdizione generale di legittimità, poiché manca l’esercizio di un potere amministrativo richiesto dall’art. 7 c.p.a.
Il Collegio affronta poi l’argomento tratto dal parere dell’Avvocatura dello Stato. La sua previsione non rende procedimentalizzato l’esercizio del potere di accettazione: non introduce un momento di valutazione di ulteriori interessi pubblici, generali o diffusi. Costituisce piuttosto l’intervento tecnico-processuale di un organo ausiliario della pubblica amministrazione.
La nota di rigetto non è dunque espressione di potere amministrativo, ma di autonomia negoziale ex art. 1321 c.c. Il suo corretto esercizio va scrutinato dall’organo dell’autorità giudiziaria ordinaria competente per materia, valore e territorio. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza della facoltà di riassunzione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. davanti al giudice ordinario. La novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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