Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Campania n. 4084 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso un provvedimento di sospensione della licenza di polizia è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la finestra temporale di sospensione dell’attività si è ormai irrimediabilmente esaurita e il provvedimento ha definitivamente esaurito i propri effetti. Ne deriva che nessuna utilità può trarre il ricorrente dalla decisione del gravame, non avendo egli dedotto alcun interesse residuo. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, le spese di lite seguono l’infondatezza dei motivi, valutata alla luce dell’incontestata inosservanza del provvedimento presupposto, suscettibile di integrare un abuso dell’autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 10 TULPS.
Il Fatto
Il ricorrente, quale legale rappresentante di una società, era titolare di licenza ex art. 127 TULPS per il commercio al dettaglio di oggetti preziosi. Il Questore della Provincia di Napoli adottava un primo decreto di sospensione della licenza per dieci giorni, notificato nel novembre 2022, per l’utilizzo di una bilancia priva della prescritta verifica periodica nell’attività di compro oro. A seguito di un sopralluogo che riscontrava l’omessa ottemperanza all’ordine di sospensione, veniva notificato un secondo decreto del 9 gennaio 2023, con cui la sospensione era disposta per venti giorni.
Il ricorrente impugnava il secondo provvedimento, deducendo la violazione della normativa di settore e l’eccesso di potere, connessi alla pendenza del giudizio avverso il provvedimento presupposto e alla ritenuta carenza di motivazione. La Questura si costituiva resistendo al ricorso. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 547 del 22 marzo 2023.
La Motivazione della Corte
All’udienza di smaltimento, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La questione giuridica attiene alla sorte del gravame quando il provvedimento impugnato ha esaurito definitivamente i propri effetti per decorso del tempo.
Il Tribunale ha osservato che la finestra temporale di sospensione dell’attività recata dal provvedimento impugnato risulta ormai da tempo irrimediabilmente esaurita, con conseguente definitivo esaurimento dei suoi effetti. Il giudizio avverso il primo provvedimento di sospensione era già stato definito con sentenza n. 8555 del 30 dicembre 2025, dichiarativa di improcedibilità.
Ne consegue che nessuna utilità potrebbe trarre il ricorrente dalla decisione del gravame proposto. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcunché in proposito, non allegando un interesse concreto e attuale alla decisione. Il ricorso è pertanto improcedibile.
Quanto alle spese, il Tribunale le ha poste a carico del ricorrente secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenuto conto dell’infondatezza dei motivi di ricorso. Il Collegio ha valorizzato l’incontestata inosservanza del provvedimento del novembre 2022 da parte del ricorrente, suscettibile di integrare, ex art. 10 TULPS, un abuso dell’autorizzazione di polizia, richiamando in proposito TAR Lombardia, Sez. I, n. 660 del 17.03.2017. Ha inoltre rilevato la completezza istruttoria e motivazionale del provvedimento e la piena efficacia, all’atto della sua adozione, del provvedimento presupposto, non sospeso in sede giurisdizionale.
Nota della Redazione
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