Ordine di demolizione dei locali interrati in totale difformità dal permesso (TAR Liguria n. 130 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
I locali interrati realizzati in posizione traslata rispetto al sedime progettato e in ampliamento rispetto alle previsioni del titolo abilitativo costituiscono totale difformità dal permesso di costruire ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, integrando un organismo edilizio autonomamente utilizzabile e diverso da quello assentito. A fronte di tale difformità il Comune è tenuto a ingiungere la demolizione e non può applicare la sola misura conformativа dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001. L’errata o esorbitante indicazione dell’area destinata all’acquisizione gratuita in caso di inottemperanza non inficia l’ordine di demolizione, riguardando il distinto e successivo procedimento acquisitivo. Il rilievo del giudice penale costituisce mera conferma dell’accertamento autonomamente svolto dall’amministrazione, restando irrilevante la pendenza dell’appello avverso la sentenza di condanna.
Il Fatto
Un immobile diruto viene interessato da un intervento di restauro, risanamento conservativo e ampliamento assentito con permesso di costruire n. 64898/2008 e relativa autorizzazione paesaggistica. I lavori si interrompono per il fallimento dell’impresa esecutrice. I terreni sono acquistati da una società, che ottiene la voltura del titolo e presenta una DIA per il completamento.
Nel corso di un sopralluogo il Comune accerta numerose opere in difformità dai titoli. Ne scaturisce un primo ordine di demolizione, impugnato e parzialmente annullato dal TAR con la sentenza n. 668/2020, limitatamente ai locali interrati di circa mq 148, con invito a riesaminare la complessiva legittimità delle opere. Dopo il rigetto di un’istanza di accertamento di conformità, il Comune adotta una nuova ordinanza che ingiunge la demolizione dei locali interrati sottostanti i due edifici. La società propone ricorso articolando sette motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla precisazione del perimetro del giudicato formatosi sulla precedente sentenza. Quest’ultima aveva annullato il primo ordine solo per la porzione interrata di circa mq 148, confermandolo per la più piccola porzione di mq 36,96 sottostante l’edificio A, realizzata in posizione traslata rispetto al progetto. Su tale base i primi due motivi sono dichiarati inammissibili, perché mirano a rimettere in discussione questioni già coperte dal giudicato e non incise dal nuovo provvedimento.
Il terzo e il quarto motivo sono respinti nel merito. La parte dispositiva dell’ordinanza impugnata non è perplessa: la menzione del locale di mq 36,96 nella motivazione serve solo a ricostruire la complessiva superficie interrata. Il richiamo alla precedente ordinanza non è contraddittorio, perché quella ordinanza non era stata annullata nel punto relativo ai locali oggetto della nuova ingiunzione.
Il quinto motivo investe la qualificazione della fattispecie. La società sostiene l’applicabilità dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001, con imposizione di misure conformativе in luogo della demolizione. Il Collegio ritiene dirimente l’inquadramento nell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001: gli interrati realizzati ex novo, in ampliamento e con autonomia funzionale, realizzano un organismo edilizio integralmente diverso da quello assentito, con specifica rilevanza ed autonoma utilizzabilità.
Il sesto motivo è infondato. L’indicazione dell’area di mq 2506 destinata all’acquisizione gratuita non vizia l’ordine di demolizione: un’eventuale eccedenza rilieva semmai nel successivo procedimento acquisitivo, da avviarsi solo previo accertamento dell’inottemperanza, secondo l’insegnamento del Cons. Stato sez. VI n. 3707/2022.
Il settimo motivo cade sotto entrambi i profili. La pendenza dell’appello avverso la sentenza penale di condanna è irrilevante, perché il Comune ha accertato autonomamente gli abusi. Quanto al giudicato cautelare invocato, la ordinanza Cons. Stato sez. VI n. 3134/2021 riguardava l’impegno a non eseguire la demolizione degli edifici soprastanti, mentre il nuovo provvedimento costituisce legittima riedizione del potere sanzionatorio sulle opere interrate. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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