Rito abbreviato contabile: definizione con versamento del cinquanta per cento (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 36 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. n. 174/2016, consente al convenuto di definire il giudizio di responsabilità mediante il pagamento di una somma non superiore al cinquanta per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. L’istanza va proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e richiede il previo parere concorde del Pubblico ministero. Accertato il tempestivo e regolare versamento delle somme determinate dal giudice, il giudizio è definito ai sensi dell’art. 130, ottavo comma, c.g.c. Le spese del procedimento restano a carico degli interessati e sono liquidate nel dispositivo.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria ha proposto azione di responsabilità erariale nei confronti di due infermieri in servizio presso un ospedale, dipendenti dell’azienda sanitaria locale. Si contestava lo svolgimento di attività extraistituzionale retribuita per conto di un’associazione di volontariato e l’illecita fruizione di permessi mensili e congedi straordinari ex legge n. 104/1992, in realtà utilizzati per finalità diverse. I danni erano quantificati in € 6.737,44 e € 2.646,64.
Contestualmente alla citazione, la Procura ha chiesto la definizione con rito monitorio ex artt. 131 e 132 c.g.c. Il Presidente della Sezione, con decreto n. 9 del 30 ottobre 2023, ha determinato le somme dovute e, per l’ipotesi di mancata accettazione, ha fissato l’udienza per il rito ordinario. Il termine è decorso infruttuosamente. I convenuti hanno allora proposto istanza di accesso al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., offrendo il cinquanta per cento degli importi addebitati.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il perimetro dell’istituto richiamando l’art. 130 del codice di giustizia contabile. La norma prevede che il convenuto, previa acquisizione del concorde parere del Pubblico ministero, possa presentare, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio. Il pagamento è parametrato a una somma non superiore al cinquanta per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.
Il Pubblico ministero ha reso parere positivo, ritenendo le somme congrue e coerenti con le finalità dell’istituto, in funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e dirette a garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. La Sezione, con decreto n. 9 del 28 maggio 2024, ha accolto l’istanza e ha determinato in € 3.368,72 ed € 1.323,32 le somme complessive da versare, fissando l’udienza per la prosecuzione del giudizio.
I convenuti hanno depositato copia delle reversali di incasso emesse dall’azienda sanitaria, attestanti i versamenti effettuati mediante bonifico bancario, rispettivamente per € 3.368,72 ed € 1.323,32. La Corte accerta il tempestivo e regolare versamento delle somme dovute.
Su questa base il giudizio di responsabilità è definito ai sensi dell’art. 130, ottavo comma, c.g.c. Le spese del procedimento sono poste a carico degli interessati, in parti uguali, e liquidate nel dispositivo in € 275,01. La definizione non lascia spazio a ulteriori accertamenti sul merito dell’addebito, esaurito il quale resta il solo regolamento delle spese.
Nota della Redazione
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