Requisiti di ammissione al concorso e discrezionalità dell’amministrazione universitaria (TAR Sicilia n. 2848 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il bando di concorso costituisce lex specialis e va interpretato secondo la sua chiara formulazione letterale, che vincola l’amministrazione nella verifica dei requisiti di ammissione. L’individuazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli valutabili rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione, nell’ambito del merito dell’azione amministrativa, ed è sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che ricorra palese arbitrarietà, illogicità o irrazionalità. La valutazione preliminare demandata alla commissione giudicatrice, ove il numero dei candidati non superi le sei unità, attiene alla personalità scientifica dei partecipanti e non alla verifica dei requisiti di ammissione. Il provvedimento di esclusione per difetto dei requisiti è atto essenzialmente vincolato, e l’eventuale incompetenza relativa non ha portata invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Dall’infondatezza dell’azione di annullamento consegue l’assenza del requisito dell’ingiustizia del danno e il rigetto della domanda risarcitoria.

Il Fatto

L’Università degli Studi di Catania indiceva una selezione pubblica per la stipula di un contratto triennale di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/F3 — Otorinolaringoiatria e audiologia. La ricorrente, medico specialista in audiologia e foniatria, presentava domanda di ammissione. Con nota dell’aprile 2021 l’Ateneo comunicava l’esclusione dalla procedura, non possedendo ella il titolo di specializzazione medica in otorinolaringoiatria specificamente richiesto dal bando per l’espletamento delle attività assistenziali.

La candidata impugnava il decreto rettorale e la nota di esclusione davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione dei principi di imparzialità, affidamento, parità di trattamento e ragionevolezza, e chiedendo in via subordinata il risarcimento del danno da perdita di chance. L’istanza cautelare era respinta. La causa giungeva in decisione all’udienza del 1 luglio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, superata per economia processuale l’eccezione di improcedibilità, rilevava in via preliminare che, a fronte di un provvedimento di esclusione impugnato prima della formazione della graduatoria, i candidati ammessi non assumono la qualità di controinteressati, richiamando sul punto Cons. Stato, sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4482.

Nel merito, il primo motivo era infondato. Il bando richiamava espressamente, quale settore scientifico-disciplinare di profilo, il MED/31 (Otorinolaringoiatria) e prevedeva all’art. 9 che il ricercatore avrebbe dovuto svolgere anche attività assistenziale, per la quale l’allegato 1 richiedeva il titolo di specializzazione medica in otorinolaringoiatria. La ricorrente ne era priva. L’amministrazione aveva dunque applicato la lex specialis in modo conforme al suo contenuto, senza vulnerare l’affidamento né la parità di trattamento tra i concorrenti.

La tesi della ricorrente — secondo cui alcuni docenti avevano ottenuto il passaggio di settore all’interno del medesimo macrosettore — finiva per postulare la disapplicazione delle regole del bando sui requisiti di ammissione. Il Collegio ribadiva che l’amministrazione gode di ampia discrezionalità nell’individuare i requisiti di partecipazione, scelte che attengono al merito e sfuggono al sindacato di legittimità salvo palese irrazionalità, nel caso esclusa.

Anche il secondo motivo, incentrato sull’incompetenza del direttore generale rispetto alla commissione, era infondato. La valutazione preliminare, quando i candidati non superano le sei unità, riguarda i titoli e la produzione scientifica, non i requisiti di ammissione. L’art. 4 del bando attribuiva espressamente all’Ateneo il potere di escludere con provvedimento motivato. Il provvedimento di esclusione è atto vincolato; l’incompetenza relativa, anche se sussistente, non avrebbe portata invalidante per l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, richiamando T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 19 settembre 2022, n. 5804.

Respinta l’azione di annullamento, il Collegio rigettava la domanda risarcitoria per difetto del requisito dell’ingiustizia del danno, non essendosi realizzata alcuna lesione dell’interesse legittimo. Il ricorso era respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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