Revocazione e omesso esame del motivo travolto da inammissibilità in rito (Cons. Stato n. 3741 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non integra l’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. l’omesso esame di un motivo attinente al merito allorché la sentenza impugnata si sia fermata alla declaratoria di inammissibilità per violazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale. La definizione in rito del giudizio comporta la perdita della potestas iudicandi sul merito, con la conseguenza che ogni considerazione sul merito stesso risulta ultronea e non riconducibile alla decisione adottata. Il nesso richiesto dall’art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. è di carattere logico-giuridico, non storico: occorre che la decisione sia l’effetto della supposta inesistenza o della supposta esistenza di un fatto e che, in sua assenza, la decisione avrebbe dovuto necessariamente essere diversa.

Il Fatto

I ricorrenti hanno chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, 2 novembre 2023, n. 9475, che aveva respinto il loro appello avverso la sentenza del TAR Emilia Romagna, sez. I, 25 gennaio 2019, n. 81. Il primo giudice aveva dichiarato inammissibile il ricorso per violazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso al giudice amministrativo, di cui agli artt. 8, 10, commi 1 e 3, e 15 del d.P.R. n. 1199 del 1971.

Oggetto del giudizio originario erano tre decreti presidenziali del 3 dicembre 2010, che avevano respinto i ricorsi straordinari proposti contro il provvedimento della Soprintendenza di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica comunale relativa a domande di concessione edilizia in sanatoria. A sostegno della domanda rescindente i ricorrenti hanno dedotto l’omessa percezione, da parte del giudice d’appello, del motivo concernente l’asserita illogicità dell’operato della Soprintendenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 106, primo comma, cod. proc. amm. e l’art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., secondo cui la revocazione è ammessa se la sentenza è effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. L’errore ricorre quando la decisione si fonda sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e in entrambi i casi se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

La Corte sottolinea che la decisione deve essere l’effetto del preteso errore: tra fatto erroneamente percepito, o non percepito, e statuizione adottata deve intercorrere un nesso di necessità logica e giuridica, tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa. Il nesso causale non è storico ma logico-giuridico: non conta stabilire se il giudice si sarebbe in concreto determinato altrimenti, ma se la decisione avrebbe dovuto essere diversa per necessità logico-giuridica. Sul punto richiama Cons. Stato, sez. V, 30 gennaio 2023, n. 1037; Cass., sez. VI, ord. 27 dicembre 2021, n. 41683; Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2023, n. 5772; Cass., Sez. un., 18 aprile 2024, n. 10562.

Il Collegio precisa poi che costituisce errore di fatto revocatorio l’omessa pronuncia su motivi o eccezioni, purché dipesa dalla mancata percezione di atti e documenti di causa nei quali la domanda o l’eccezione erano state formulate, richiamando Cons. Stato, Ad. plen. 22 gennaio 1997, n. 3. L’omesso esame di un profilo devoluto in appello rileva solo se la ragione dell’omissione sia causalmente riconducibile alla mancata percezione dell’esistenza e del contenuto di atti processuali (Cons. Stato, sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4099).

Con Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2020, n. 947 la Corte ribadisce che l’errore revocatorio per omesso esame di un motivo non sussiste per il solo fatto che dalla motivazione risulti non esaminato un motivo pur presente, ma solo quando la sentenza riveli che l’omissione è frutto di un’erronea convinzione circa l’inesistenza del motivo stesso.

Nel caso concreto il giudice d’appello aveva confermato l’inammissibilità del ricorso di primo grado, concludendo che l’appello aveva il medesimo oggetto dei pareri resi in sede di ricorso straordinario. L’omesso esame del motivo sull’illogicità dell’operato della Soprintendenza non deriva quindi da un errore di percezione, ma dalla preclusione all’esame del merito conseguente alla definizione in rito (Cass., SS.UU., 14 marzo 1990, n. 2078; Cass., SS.UU., 20 febbraio 2007, n. 3840). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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