Responsabilità contabile e danni da illegittima reiterazione di proroghe contrattuali (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 37 del 13.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La violazione delle norme che impongono il ricorso alla centrale di committenza regionale e il divieto di proroga dei contratti scaduti integra illecito disciplinare e può fondare la responsabilità amministrativa. Tuttavia l’elemento oggettivo del danno erariale non può essere presunto né dedotto dalla sola illegittimità dell’azione amministrativa. Il pregiudizio va dimostrato in termini di risultato sostanziale, con parametri omogenei e comparabili; non è sufficiente raffrontare prezzi riferiti a gare disomogenee per oggetto, durata e struttura dei costi. Ove la prova del danno manchi, la domanda della Procura contabile va rigettata per infondatezza.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per l’Umbria ha convenuto in giudizio quattro soggetti, all’epoca vertici dell’Azienda unità sanitaria locale Umbria 2, chiedendo la condanna al pagamento, in via solidale e per l’intero, di una somma superiore a 620.000 euro a titolo di danno erariale. L’addebito riguardava la reiterazione delle proroghe tecniche del contratto di appalto per il servizio di lavanolo, affidato al gestore uscente senza gara.
Il pregiudizio, secondo l’accusa, sarebbe derivato dalla mancata espletazione della procedura comparativa bandita dalla centrale di committenza regionale e dal prolungamento del rapporto contrattuale oltre il termine di scadenza. In via subordinata la Procura ha contestato la colpa grave per inosservanza delle norme in materia di procedure di gara. La difesa ha eccepito la prescrizione, la nullità della citazione e, nel merito, l’insussistenza del nesso causale e del danno.
La Motivazione della Corte
Richiamato il quadro normativo dell’epoca, il Collegio osserva che l’art. 9, terzo comma, del decreto-legge n. 66 del 2014, l’art. 1, commi 548-550, della legge n. 208 del 2015 e l’art. 1 del D.P.C.M. 24 dicembre 2015 imponevano alle amministrazioni di ricorrere in via esclusiva alla centrale di committenza regionale per l’affidamento dei servizi di lavanderia. La violazione di tali disposizioni, compresa la proroga dei contratti, costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità per danno erariale.
La Corte ritiene infondata l’eccezione di nullità della citazione, avendo la Procura identificato con sufficiente determinatezza la fattispecie lesiva e le condotte ascritte a ciascun convenuto. Accoglie invece l’eccezione di prescrizione per gli importi riferibili al periodo sino al 13 marzo 2018, riconoscendo efficacia interruttiva all’invito a dedurre notificato ai convenuti nel marzo 2023.
Nel merito, il Collegio esclude che le proroghe possano ritenersi legittime. Il ricorso alla proroga tecnica è ammesso solo in via eccezionale e temporanea, per il tempo strettamente necessario all’espletamento della gara, e non può superare i sei mesi. Nella specie le proroghe sono state reiterate per anni, talvolta dopo la scadenza del rapporto contrattuale, con motivazioni stereotipate: si sono così concretizzati affidamenti diretti senza gara e un inammissibile rinnovo tacito. Richiama sul punto la delibera ANAC n. 594 del 28 luglio 2021.
Il profilo decisivo è però l’elemento oggettivo. Il danno erariale non può essere presunto né identificato nella mera violazione delle norme procedurali. La Procura ha quantificato il pregiudizio raffrontando il costo delle prestazioni rese dal gestore uscente con i prezzi della gara aggregata aggiudicata nel 2018, di valore molto superiore e articolata in lotti distinti. Il Collegio, sulla base della consulenza tecnica, rileva che si tratta di grandezze non comparabili: diversa struttura dei costi di driver, diversa durata, incertezza sui tempi di aggiudicazione e possibile minore standard qualitativo accettato dall’amministrazione.
Richiamando la propria giurisprudenza (Sez. I n. 254/2019) e i principi del nuovo codice degli appalti, la Corte sottolinea che il danno va accertato in termini di risultato sostanziale e non di formalismo. L’illegittimità accertata non ha prodotto alcun pregiudizio patrimoniale dimostrabile: la domanda è pertanto rigettata per infondatezza, con integrale compensazione delle spese per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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