Concorso universitario, motivazione discorsiva e criteri incompleti (TAR Abruzzo n. 384 del 04.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle prove e dei titoli di un concorso pubblico può essere espressa in forma sintetica, numerica o aggettivale, solo se ciascun giudizio è sorretto, per ogni criterio, dalla descrizione del livello accertato. Se la commissione si limita a fissare ex ante i descrittori oggettivi senza prevedere indicatori del giudizio sintetico, è tenuta a esplicitare a valle, con motivazione discorsiva, le ragioni del giudizio attribuito. L’uso del solo aggettivo qualificativo non integra la motivazione mancante. È illegittima la commissione che ammette l’autocertificazione di titoli per i quali il bando prescrive la copia con dichiarazione di conformità all’originale. Parimenti illegittima è la valutazione cumulativa di sub criteri distinti e la valorizzazione, come attività di ricerca, di titoli che costituiscono esercizio di attività professionale.
Il Fatto
La ricorrente partecipa alla procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi dell’Aquila per la copertura di un posto di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 08/C1, SSD ICAR/11, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010. Alla selezione prendono parte tre aspiranti; la commissione giudicatrice dichiara vincitore un altro candidato, mentre la ricorrente risulta terza in graduatoria.
La ricorrente impugna gli atti della procedura e, con successivi motivi aggiunti, anche le delibere di approvazione della proposta di chiamata e il decreto rettorale di nomina. Deducia plurimi profili di eccesso di potere: difetto di motivazione, carenza istruttoria, disparità di trattamento e contraddittorietà dei giudizi. Il controinteressato eccepisce l’inammissibilità del ricorso per sindacato sul merito, carenza di interesse, mancata prova di resistenza e omessa impugnazione di tutti gli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Le censure della ricorrente non investono il merito dell’azione amministrativa, ma la corretta applicazione dei sub criteri di valutazione, che costituiscono altrettanti parametri di legittimità dell’attività discrezionale. Quanto alla prova di resistenza, chi impugna gli esiti di una procedura per vizi della funzione valutativa non deve dimostrare che sarebbe risultato vincitore: una tale prova presuppone la prevedibilità dell’esito secondo parametri vincolanti, mentre la riedizione della valutazione è riservata all’amministrazione.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui la valutazione sintetica è adeguata solo se accompagnata, per ciascun criterio, dalla graduazione del giudizio o dal rinvio a una griglia di indicatori, oppure da un giudizio che chiarisca ex post le ragioni del voto. Nel caso concreto i criteri adottati dalla commissione descrivono gli elementi oggettivi di valutazione, ma non sono corredati da indicatori idonei a spiegare a cosa corrispondano i giudizi di “ottimo”, “molto buono”, “buono” e “discreto”. Il Collegio richiama sul punto il proprio precedente TAR Abruzzo n. 124/2024 e la giurisprudenza del Cons. Stato n. 6358/2019.
Il Tribunale rileva inoltre che la commissione ha considerato titoli del vincitore che avrebbero dovuto essere esclusi. L’art. 4, comma 1, lett. e), del bando impone l’allegazione della copia dei titoli non autocertificabili con dichiarazione di conformità all’originale. La commissione ha invece ritenuto validi attestati e locandine scaricati dalla rete e corredati da dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, sull’erroneo presupposto che fossero validi fino a querela di falso, mentre l’autocertificazione è soggetta al controllo di veridicità ex art. 76 d.P.R. n. 445/2000. La violazione di un’espressione condizione del bando ha alterato la par condicio fra i candidati.
Parimenti illegittima è la valutazione, in favore del controinteressato, di due menzioni in concorsi di progettazione sotto il sub criterio dei premi per attività di ricerca: la progettazione è esercizio di attività professionale, come dimostra il fatto che la commissione aveva previsto un distinto sub criterio per i progetti architettonici e urbanistici. Il Collegio censura poi l’applicazione cumulativa dei sub criteri “titolarità di brevetti” e “premi e riconoscimenti”: la ricorrente, titolare di due brevetti, è stata privata della relativa valutazione differenziante, e dei cinque premi menzionati nel suo curriculum ne è stato valutato uno solo, senza giustificazione.
Da ultimo, è fondata la censura sul difetto istruttorio relativo al ruolo di principal investigator del vincitore. È incontestato che il progetto non fosse affidato ad alcun gruppo di ricerca; il ruolo presuppone invece, secondo la definizione di “unità operativa” del d.m. MIUR 24.7.2019, l’esistenza di un gruppo guidato da un responsabile scientifico. Il progetto non poteva dunque essere valutato come esercizio di attività di coordinamento. Il Tribunale accoglie il ricorso e i motivi aggiunti, annulla gli atti successivi alla definizione dei criteri di cui al verbale del 20.07.2023 e ordina la ripetizione della valutazione dei titoli da parte di una nuova commissione, con condanna dell’Università alle spese.
Nota della Redazione
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