Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso avverso l’inerzia (TAR Molise n. 37 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’inerzia della pubblica amministrazione, la sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo del procedimento determina la carenza di interesse del ricorrente alla decisione. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria consegue alla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse formulata dalla parte e non contestata dalla difesa erariale. La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di esplicita richiesta della ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato l’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e in particolare dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, sull’istanza presentata l’8.3.2022 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, nell’ambito dell’iter per il Provvedimento Unico Ambientale di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006. L’istanza riguardava la realizzazione di un impianto agri-fotovoltaico di potenza pari a 29.962,66 kWp in due Comuni molisani.
La ricorrente aveva chiesto l’accertamento della natura soprassessoria, o in subordine l’annullamento, della nota ministeriale prot. n. 99593 del 30.5.2024, con cui era stato rilevato che allo stato non risultava possibile procedere all’emissione del decreto di VIA, e la condanna dell’Amministrazione a dare impulso al procedimento.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio il Ministero ha notificato il parere istruttorio negativo della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e ha pubblicato il parere negativo della Soprintendenza speciale per il PNRR, concludendo la procedura con il decreto di VIA. A fronte di tali sopravvenienze la ricorrente, con memoria del 28.01.2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, chiedendo l’estinzione del processo con compensazione delle spese.
La difesa erariale ha versato in atti i pareri e il decreto ministeriale conclusivo, chiedendo a sua volta dichiararsi l’improcedibilità del gravame. Il Collegio ha preso atto della concorde conclusione delle parti.
Il Tribunale ha qualificato la sopravvenienza come difetto di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La decisione non attinge al merito dei motivi di censura, che restano assorbiti dalla sopravvenuta carenza dell’interesse.
Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate tra le parti, valorizzando l’esplicita richiesta della ricorrente e la conformità delle conclusioni delle parti processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.