Ottemperanza all’obbligo di adeguamento tariffario e nomina del commissario ad acta (TAR Molise n. 39 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il mero avvio dell’istruttoria procedimentale e dell’interlocuzione con le Amministrazioni competenti non integra l’adempimento dell’obbligo di provvedere sancito dalla sentenza passata in giudicato. L’adeguamento tariffario vincolato, in quanto mera operazione annuale di aggiornamento ad indici ISTAT, non tollera una dilatazione dei tempi giustificata dalla pretesa complessità del procedimento. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio, prescrive le modalità esecutive e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia perdurante. La nomina del commissario, destinata a fronteggiare l’eventualità dell’inottemperanza, esclude allo stato la sussistenza dei presupposti per la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione delle Amministrazioni obbligate.

Il Fatto

Le società ricorrenti hanno agito per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 98 del 28 marzo 2024, con cui il TAR Molise, previa riunione dei giudizi, aveva dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione e dal Commissario ad acta e aveva ordinato alle Amministrazioni di provvedere all’aggiornamento tariffario richiesto entro 75 giorni dalla comunicazione o notificazione.

Le istanti hanno dedotto che, nonostante il tempo trascorso, le Amministrazioni non avevano in alcun modo ottemperato. Nel ricorso hanno chiesto l’ordine di immediata e integrale esecuzione, l’assegnazione di un termine con prescrizione delle modalità esecutive, la nomina sin d’ora di un commissario ad acta, la fissazione della somma ex art. 114 c.p.a. e la condanna alle spese. Le Amministrazioni intimate hanno chiesto un differimento della camera di consiglio, assumendo che l’iter per la rideterminazione tariffaria fosse ancora in corso e che gli schemi fossero stati trasmessi ai Ministeri competenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio. Rileva il notevole lasso di tempo già trascorso dalla pubblicazione della sentenza, risalente al marzo 2024, e l’assenza di una nuova giustificazione rispetto a quella già formulata in contenziosi similari e respinta con ordinanza n. 393 del 23 dicembre 2024. L’adeguamento tariffario, proprio perché vincolato, non può sottostare a una così lunga tempistica; si tratta, del resto, di una mera operazione annuale di adeguamento ad indici ISTAT, priva di caratteristiche di complessità.

Superata la questione del rinvio, il Tribunale verifica i presupposti dell’azione di ottemperanza e li ritiene sussistenti, stante il passaggio in giudicato della sentenza di cognizione risultante dal certificato rilasciato dagli uffici dello stesso Tribunale. Il ricorso è pertanto ammissibile e, nel merito, fondato.

La sentenza ottemperanda aveva espressamente sancito l’obbligo della Regione e del Commissario ad acta di provvedere sulle istanze di adeguamento tariffario entro il termine ultimativo di 75 giorni. Ebbene, è emerso in corso di causa che le Amministrazioni intimate, a quasi un anno dalla pubblicazione, non hanno ancora provveduto. Il Collegio precisa che a nulla può valere, ai fini dell’ottemperanza, il mero avvio dell’istruttoria procedimentale e dell’interlocuzione con i Ministeri competenti.

Il Tribunale accoglie dunque il ricorso e ordina alla Regione Molise e alla Struttura commissariale, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di dare esecuzione alla sentenza nei sensi indicati, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o, se precedente, dalla notifica.

In conformità alle richieste delle ricorrenti, il Collegio nomina sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante, un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Sub Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario regionale, il quale dovrà procedere all’esecuzione integrale nell’ulteriore termine di trenta giorni. Quanto alla penalità di mora, il Tribunale non ravvisa allo stato i presupposti, proprio in considerazione della nomina del commissario; resta salva una diversa valutazione, su nuova istanza di parte, in caso di mancata collaborazione delle Amministrazioni. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *