Fondo adeguamento prezzi escluso per gli appalti misti con prevalenza di servizi (TAR Lazio n. 2199 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, istituito dall’art. 1-septies del d.l. n. 73/2021 e rifinanziato dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022, è riservato ai soli appalti pubblici di lavori. Il riferimento alle lavorazioni eseguite contenuto nella norma non consente di estendere il beneficio ad appalti di diversa qualificazione giuridica, ancorché comprensivi di attività materialmente riconducibili a lavori. Trattandosi di disciplina emergenziale ed eccezionale, essa non è suscettibile di applicazione analogica ai sensi dell’art. 14 delle preleggi. Nei contratti misti la prestazione principale si individua con criteri funzionali e non meramente economici: ove la componente servizi prevalga, l’accesso al Fondo è escluso anche per la quota lavori. Il recupero delle somme indebitamente erogate costituisce atto dovuto, non di autotutela.
Il Fatto
Una Comunità montana chiedeva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi con riferimento alla finestra temporale “AP07” di un contratto qualificato come misto, avente a oggetto la realizzazione in appalto di impianti di risalita e di innevamento e la successiva gestione in concessione degli stessi. Il Ministero respingeva l’istanza, ritenendo che il contratto, classificato nella banca dati ANAC come appalto di servizi con categoria prevalente, non rientrasse tra gli appalti pubblici di lavori.
Con lo stesso atto il Ministero, all’esito di controlli a campione, comunicava l’inammissibilità delle precedenti istanze riferite a finestre temporali dello stesso contratto, chiedendo la ripetizione di somme già erogate. La Comunità impugnava il diniego e l’atto di conferma, deducendo violazione delle garanzie procedimentali, erroneo inquadramento del contratto e, in via subordinata, illegittimità costituzionale dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la ratio del Fondo: si tratta di una misura compensativo-indennitaria, derogatoria rispetto alla revisione prezzi generale dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, destinata agli operatori che avevano in corso contratti di lavori pubblici durante l’emergenza pandemica.
Il riferimento testuale alle lavorazioni eseguite va letto in connessione con l’ambito oggettivo della norma, che riguarda esclusivamente gli appalti pubblici di lavori. La formulazione è confermata dall’uso della locuzione materiali da costruzione. Trattandosi di normazione eccezionale, non è ammessa l’applicazione analogica ex art. 14 delle preleggi.
Nel caso concreto il contratto è espressamente qualificato come misto con prevalenza di servizi. La componente di gestione degli impianti costituisce la prestazione principale; la componente lavori, pur economicamente rilevante, è solo funzionalmente strumentale e non integra un appalto di lavori autonomo. Nei contratti misti la qualificazione segue criteri funzionali e non esclusivamente economici.
Quanto al recupero delle somme già erogate, il Collegio osserva che l’art. 26, comma 4, consente controlli anche solo a campione e il comma 11 richiama la ripetizione dell’indebito. Il Ministero è tenuto ex lege a disporre il recupero, trattandosi di atto dovuto, privo di valenza provvedimentale, fondato sulla condictio indebiti ex art. 2033 c.c., senza che l’affidamento del percettore possa ostare.
Il difetto di motivazione è escluso: l’attività ministeriale è vincolata e l’onere motivazionale è attenuato. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, non ravvisandosi disparità irragionevole né lesione della libertà di iniziativa economica, restando esperibili gli ordinari strumenti di riequilibrio. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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