Tariffe riabilitative e giudicato: illegittima la conferma delle tariffe annullate (TAR Molise n. 380 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta che, in esecuzione di un giudicato di annullamento del tariffario sanitario regionale, ridetermini le tariffe limitandosi a riproporre i valori già caducati, senza analitica disamina delle componenti di costo e senza esternare i dati istruttori acquisiti, esercita il potere in modo elusivo del giudicato e in violazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992. L’aggiornamento tariffario non può avere contenuto meramente formale o nominale: deve essere espressione di una effettiva istruttoria tecnica, che dia conto del costo dei fattori produttivi, dell’andamento del costo della vita e degli indici Istat, dei rinnovi contrattuali, degli oneri pandemici e del rincaro energetico. La tariffa deve riflettere la reale struttura dei costi medi di produzione e garantire adeguata remunerazione dell’erogatore accreditato. Il Piano di rientro non esonera l’amministrazione dall’onere istruttorio e motivazionale.
Il Fatto
La ricorrente gestisce una struttura sanitaria residenziale accreditata con il servizio sanitario regionale, con quaranta posti letto distinti tra RSA (R2) e residenza protetta (R3), erogando prestazioni riabilitative per persone non autosufficienti. Il tariffario regionale approvato con D.C.A. n. 57/2020 era stato annullato dal TAR Molise con la sentenza n. 160/2024, passata in giudicato e confermata dal parere del Consiglio di Stato n. 1390/2024. In sede di ottemperanza il commissario ad acta ha adottato il D.C.A. n. 159/2025, che ha rideterminato solo alcune voci tariffarie, riproponendo di fatto i valori già annullati e omettendo ogni riferimento alle tariffe R2 e R3 per cui la struttura è contrattualizzata.
La Fondazione ha impugnato il nuovo decreto davanti al TAR Molise, deducendo violazione ed elusione del giudicato, nullità ai sensi dell’art. 21-septies legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e violazione dell’art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992, depositando una perizia tecnico-contabile a sostegno.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla constatazione che il decreto impugnato, come i precedenti già censurati, non contiene alcuna analisi delle componenti di costo delle prestazioni riabilitative e non esplicita i dati istruttori che hanno condotto alla fissazione delle tariffe. Manca ogni valutazione dell’andamento del costo della vita, dei costi standard e degli indici Istat, delle modifiche contrattuali del personale, degli adeguamenti strutturali e organizzativi imposti dalla pandemia. Il nomenclatore prevede l’aumento di una sola voce e, per altre, persino un decremento.
La Corte ribadisce che l’aggiornamento tariffario non può risolversi in una aprioristica riproposizione delle tariffe vigenti: esso deve esprimere una effettiva attività istruttoria, tanto più necessaria in presenza di eventi eccezionali come la pandemia e il rincaro energetico. I richiami contenuti nelle premesse del decreto a una generica metodologia e al CCNL AIOP restano affermazioni astratte, prive di puntuale supporto tecnico e incapaci di colmare le lacune dell’iter valutativo.
Il deficit istruttorio si aggrava sul piano della completezza: il decreto non indica le tariffe per tutte le tipologie di prestazione, lasciando prive di disciplina proprio le voci R2 e R3 per cui la ricorrente è accreditata. Tale omissione è ingiustificabile, perché il commissario aveva espressamente riesercitato il potere per dare esecuzione a una sentenza che imponeva una istruttoria completa su tutte le tipologie tariffarie. La scelta selettiva di adeguare solo alcune tariffe, a parità di presupposti di costo, genera inoltre disparità di trattamento tra erogatori.
Il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui la tariffa deve riflettere la reale struttura dei costi medi dei fattori di produzione e garantire adeguata remunerazione, non potendo l’amministrazione acquistare prestazioni a un prezzo che non copre le spese e non consente utili all’impresa erogatrice (Cons. Stato n. 740/2013). Né la sottoposizione al Piano di rientro sanitario può giustificare l’affievolimento dell’onere motivazionale e procedimentale (Cons. Stato n. 7680/2022). Le allegazioni difensive dell’amministrazione, rimaste assertive e non supportate da documentazione rituale, non superano il vaglio.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte riguardante le remunerazioni riconosciute alla ricorrente, e compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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