Carta docente: ottemperanza parziale e nomina commissario ad acta per interessi (TAR Sardegna n. 381 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione solo parziale del giudicato non determina la cessazione della materia del contendere per la parte residua, che resta accertata come inadempiuta. Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente della stessa amministrazione debitrice, con facoltà di delega, senza che ciò confligga con la terzietà dell’incarico. Il termine assegnato per l’adempimento sostitutivo decorre dalla notifica o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Nessun compenso è dovuto per l’attività commissariale svolta da un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, commisurate alla serialità della causa e al grado di esecuzione già raggiunto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 236 dell’8 maggio 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo della Carta elettronica per la formazione docente, pari a 500,00 euro per ciascun anno scolastico azionato, oltre interessi legali e rifusione delle spese.
La sentenza, notificata e passata in giudicato, non veniva integralmente eseguita. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la declaratoria di inadempienza e la nomina di un commissario ad acta. Nelle more, l’Amministrazione pagava le spese legali e il bonus, lasciando insoluto il capo relativo agli interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’esecuzione intervenuta dopo il deposito del ricorso ha riguardato solo parte del giudicato. Quanto al pagamento del bonus e alla refusione delle spese legali si è dunque verificata la cessazione della materia del contendere. Residua invece l’inadempimento sull’obbligo di corresponsione degli interessi, che la difesa pubblica non ha contestato in modo utile.
Il Tribunale aveva già tentato la via dell’adempimento spontaneo, rinviando la decisione all’udienza camerale del 23 gennaio 2025 per consentire il pagamento. Alla successiva camera di consiglio del 16 aprile 2025 il difensore del ricorrente ha confermato la persistenza dell’inadempimento parziale, mentre la difesa dell’Amministrazione si è limitata a riferire di aver sollecitato l’esecuzione, senza indicare tempi certi.
L’assenza di una prospettiva temporale affidabile esclude ogni ulteriore differimento e giustifica l’accoglimento dell’istanza di esecuzione in via sostitutiva. Il commissario viene individuato nel Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’ufficio, termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione amministrativa.
Il Collegio esclude espressamente la liquidazione di compensi commissariali, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico della stessa amministrazione debitrice. Le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero, liquidate in 300,00 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, tenendo conto della serialità della causa e della quasi completa esecuzione del giudicato.
Nota della Redazione
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