Ottemperanza al giudicato e carta docente (TAR Toscana n. 383 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato, ordina l’esecuzione del titolo e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta. Il ritardo nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al soddisfo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 deve essere decorso perché la domanda di ottemperanza sia proponibile.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale civile di Pistoia, sez. lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare le relative somme per gli anni scolastici di causa, oltre alle spese. Il titolo era passato in giudicato e la sentenza era stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione.

Decorso il termine dilatorio, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. All’udienza camerale la difesa ha precisato che la domanda riguardava le sole somme in sorte capitale, con esclusione delle spese legali distratte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del rimedio. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione debitrice: da tale notifica era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorso era quindi ritualmente proponibile.

Nel merito, dagli atti non risultava che il titolo fosse stato eseguito. L’inerzia del Ministero, non costituitosi nonostante la notifica presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, ha fondato l’accoglimento. Il TAR ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni indicati nel titolo.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, perché provveda entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. La nomina anticipata assicura effettività alla tutela e supera l’inerzia strutturale dell’Amministrazione.

Il ritardo maturato ha giustificato la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al soddisfo. La misura opera come strumento di coazione indiretta all’adempimento.

Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, sono state poste a carico del Ministero e liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia e dei numerosi precedenti analoghi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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