Prescrizione quinquennale dell’indennità paesaggistica decorre dal condono tacito (TAR Sicilia n. 3919 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità pecuniaria prevista dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 per il profitto conseguito con l’abuso paesaggistico è soggetta a prescrizione quinquennale. Il termine decorre dal momento in cui il credito diventa esigibile, cioè dalla formazione del titolo edilizio in sanatoria, che nella specie si è perfezionato per silentio ai sensi dell’art. 17, commi 2 e 6, della l.r. n. 4/2003. Il successivo accertamento soprintendizio di compatibilità paesaggistica, condizionato al pagamento dell’indennità, non sposta il dies a quo già maturato, poiché non può modificare un esito definitivamente assentito. La pretesa dell’Amministrazione, azionata oltre il quinquennio, è pertanto prescritta.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato realizzato nel 1983 senza titolo abilitativo in area soggetta a vincolo paesaggistico, aveva presentato nel 1986 domanda di sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 e della l.r. n. 37/1985. Nel 2008 integrava la documentazione e nel 2009 depositava la perizia giurata prevista dall’art. 17 della l.r. n. 4/2003.

Nel 2018 la Soprintendenza comunicava un preavviso di accoglimento condizionato al pagamento dell’indennità ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, quantificata in oltre diecimila euro, e il Dirigente regionale notificava il decreto di pagamento. Il ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR, deducendo la formazione del titolo per silentio e la prescrizione della pretesa. Nelle more il ricorrente decedeva e gli eredi riassumevano il giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’eccezione di irricevibilità. La notifica del provvedimento si era perfezionata per consegna a familiare convivente in data 20.11.2018 e il ricorso, notificato il 21.1.2019, è tempestivo ai sensi dell’art. 52, comma 5, c.p.a.

Nel merito, il Collegio condivide la censura sulla prescrizione. Dall’istruttoria disposta emerge che l’istanza di parere alla Soprintendenza risale al 1986 e che non constano richieste di integrazione: il parere deve quindi intendersi reso favorevolmente per silentio ai sensi dell’art. 17, comma 6, della l.r. n. 4/2003. Il provvedimento del 2018, peraltro di accoglimento, non può revocare un esito ormai definitivo.

Quanto al titolo edilizio, la relazione comunale del 2024 conferma che la perizia giurata è stata depositata nel 2009 e che sono decorsi i termini per la formazione del silenzio assenso. Le contestazioni del Comune su certificazione sismica e vincolo idrogeologico attengono all’efficacia, non alla validità o all’esistenza del titolo. Il titolo in sanatoria, si precisa, può essere rimosso soltanto dal Comune in via di autotutela, non esercitata.

Richiamando C.G.A.R.S. n. 95/2021 e i precedenti del TAR Catania n. 158/2024 e n. 3056/2023, il Tribunale ribadisce che la prescrizione decorre dal provvedimento comunale di sanatoria, che fa cessare la permanenza dell’illecito. Poiché la perizia risale al 2009 e gli atti impugnati al 2018, la pretesa è prescritta. Il ricorso è accolto, assorbite le ulteriori censure, con annullamento degli atti e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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