Ottemperanza al giudicato espropriativo e poteri del commissario ad acta (Cons. Stato n. 3142 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Accertato il perdurante inadempimento del giudicato che ha annullato il decreto di esproprio e disposto la restituzione del fondo, il giudice dell’ottemperanza nomina il commissario ad acta ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., conferendogli i poteri sostitutivi necessari all’esecuzione. L’obbligo restitutorio grava tanto sul soggetto divenuto detentore del bene quanto sull’amministrazione espropriante, tenuta a conformarsi al giudicato e ad adottare ogni misura idonea alla sua attuazione. L’intervenuta alienazione del fondo non elide l’obbligo di restituzione né giustifica l’inerzia dell’amministrazione. Il commissario provvede alla rimozione delle opere, al ripristino dello stato dei luoghi e alla materiale reintegrazione del ricorrente nel possesso.

Il Fatto

Il ricorrente aveva acquistato un appezzamento di terreno. Con decreto dirigenziale n. 44 del 2 dicembre 2019 il Consorzio ASI della Provincia di Napoli approvava il progetto di un opificio industriale, dichiarando la pubblica utilità delle opere. Con successivo decreto n. 15/2020 il medesimo Consorzio disponeva l’espropriazione in via d’urgenza dell’intero fondo, determinando l’indennità e procedendo all’immissione in possesso.

Il TAR Campania, con sentenza n. 3669/2023 passata in giudicato, accoglieva il ricorso annullando tutti gli atti impugnati. Il ricorrente diffidava quindi il Consorzio alla restituzione; l’amministrazione riconosceva l’obbligo ma eccepiva l’avvenuta alienazione del bene alla società controinteressata. Il TAR Campania, con sentenza n. 3873 del 6 dicembre 2024, respingeva il ricorso per ottemperanza ritenendo l’alienazione ostativa alla restituzione. La Sezione, con sentenza n. 5723 del 2 luglio 2025, accoglieva l’appello e ordinava alla società di eseguire il giudicato. Persistendo l’inadempimento, il ricorrente agiva nuovamente per ottemperanza chiedendo la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, nonostante la rituale diffida del 3 luglio 2025, la società intimata non ha provveduto alla restituzione dell’area né alla rimozione delle opere realizzate, con conseguente permanenza dell’occupazione sine titulo. Parimenti sussiste l’inerzia del Consorzio ASI, il quale, pur gravato dall’obbligo di conformarsi al giudicato, non ha posto in essere alcuna attività idonea ad assicurare la restituzione del bene da parte del soggetto detentore.

Sussiste pertanto un perdurante inadempimento imputabile tanto alla società controinteressata quanto all’amministrazione resistente, che giustifica il ricorso ai poteri sostitutivi del giudice dell’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. L’esecuzione richiede lo svolgimento di attività complesse e coordinate: la rimozione delle opere, il ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni esistenti al momento dell’immissione in possesso e la restituzione materiale del bene.

Il Collegio ritiene quindi necessario disporre la nomina di un commissario ad acta, che opera in via sostitutiva delle amministrazioni e dei soggetti obbligati. Al commissario sono conferiti tutti i poteri necessari per l’esatto adempimento, inclusi il potere di adottare atti amministrativi e materiali, di disporre la rimozione delle opere, di curare il ripristino dei luoghi e ogni ulteriore attività necessaria alla piena reintegrazione del ricorrente nel possesso del fondo. Il commissario provvede entro il termine fissato in dispositivo e può avvalersi degli uffici dell’amministrazione e di ausiliari tecnici.

In conclusione, accertato il persistente inadempimento, il ricorso è accolto con nomina del commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza n. 5723/2025. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate pro quota a carico della società e del Consorzio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *