Ottemperanza per carta docente: nomina commissario ad acta dopo giudicato (TAR Sardegna n. 298 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione, di una sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto del docente di ruolo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione legittima il ricorso al giudizio di ottemperanza. Il pagamento delle sole spese di lite non integra l’esecuzione del giudicato, che resta ineseguito per la parte relativa al riconoscimento del capitale. Accertata l’ottemperanza parziale, il giudice nomina un commissario ad acta, individuato preferibilmente in un dirigente della struttura dell’Amministrazione debitrice, con facoltà di delega, assegnando un termine per l’adozione degli atti sostitutivi; per tale attività non è dovuto alcun compenso. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Un docente di ruolo, avendo ottenuto dal Tribunale di Nuoro una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di euro 2.000,00 oltre interessi, non vedeva eseguita la pronuncia.
La sentenza, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione. Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la declaratoria dell’inadempimento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato che l’Amministrazione aveva provveduto solo alla liquidazione delle spese legali, mentre il giudicato formatosi sul riconoscimento del capitale era rimasto privo di esecuzione. La difesa dell’Amministrazione, pur dichiarando di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, non aveva fornito indicazioni utili per una soluzione bonaria della controversia.
Il Collegio ha pertanto ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta, in quanto l’ottemperanza era solo parziale.
Nel designare il soggetto dell’incarico, il TAR ha individuato il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica della decisione. Tale scelta è motivata dall’esigenza di affidare l’adempimento a una figura già inserita nella struttura dell’Amministrazione debitrice e funzionalmente competente in materia.
Il giudice ha quindi precisato che, trattandosi di funzioni commissariali attribuite a un dipendente pubblico dell’Amministrazione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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