La verifica post-aggiudicazione dei requisiti nel project financing non riapre il giudicato (Cons. Stato n. 393 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel project financing l’atto con cui il Comune dà atto del completamento delle verifiche sui requisiti di partecipazione dell’aggiudicatario, dopo l’aggiudicazione non efficace, non costituisce una nuova scelta discrezionale sulla proposta del promotore, ma un atto di esecuzione della sentenza che ha confermato l’aggiudicazione. La motivazione per relationem della sentenza amministrativa è ammissibile quando il rinvio consente il controllo del percorso argomentativo e dà conto dell’identità delle questioni con quelle già decise. L’accertamento in fatto sui contratti di avvalimento, coperto da giudicato, non può essere rimesso in discussione nella fase di verifica post-aggiudicazione. La pendenza di un procedimento penale in fase di indagini preliminari non è prova della falsità delle autodichiarazioni e lascia ferma l’autotutela decisoria facoltativa dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il Comune di Bologna aveva dichiarato di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50/2016, la proposta di project financing presentata da una società per la gestione ventennale di un impianto sportivo comunale. All’esito della procedura di evidenza pubblica, la concessione era stata aggiudicata, con provvedimento non efficace, alla medesima società. La Nettuno Tennis Club, gestore uscente e seconda classificata, aveva impugnato gli atti di gara.

Con sentenza n. 4742 del 2024 il Consiglio di Stato, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto la proroga legale in favore del gestore uscente, escludendo però che la mancata concessione della proroga determinasse l’illegittimità dell’aggiudicazione. Il Comune riattivava quindi il procedimento e, completate le verifiche sui requisiti, stipulava il contratto. La Nettuno Tennis Club impugnava l’atto del 26 settembre 2024 e la relazione istruttoria, senza successo davanti al TAR; proponeva appello avverso la sentenza n. 600 del 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi, che contestano la sentenza di primo grado per aver fatto rinvio alla pronuncia di revocazione n. 4307 del 2025, sostenendo che quella decisione riguardasse solo i requisiti della prima fase della procedura. L’appellante assume l’omessa pronuncia e la motivazione apparente, rivendicando l’autonomia della fase di verifica.

La Corte ritiene infondate le censure. Il TAR ha correttamente richiamato la sentenza n. 4307 del 2025, resa in sede rescissoria, che ha confermato la validità di entrambi i contratti di avvalimento, con accertamento in fatto coperto da giudicato. La motivazione per relationem è ammissibile quando il rinvio è operato in modo da rendere agevole il controllo e quando sussiste identità delle questioni, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 1543 del 2017, Cass. n. 28136 del 2024, Cass. n. 1282 del 2025).

Quanto alla fase di verifica, il Collegio chiarisce che la comunicazione del 26 settembre 2024 non rappresenta un nuovo atto discrezionale sulla scelta del promotore, ma un atto adottato in ottemperanza alla sentenza n. 4742 del 2024 per rendere efficace un’aggiudicazione già confermata. La pretesa dell’appellante di un nuovo pronunciamento sull’invalidità del contratto di avvalimento urta contro il giudicato.

Sul procedimento penale per falsità delle autodichiarazioni, la Corte ribadisce l’autonomia del giudizio amministrativo rispetto a quello penale: le indagini preliminari non costituiscono prova e non possono fondare l’annullamento degli atti, salva l’autotutela decisoria facoltativa del Comune. La critica sull’soccorso istruttorio è superata, perché l’attività dell’Amministrazione è qualificabile come verifica post-aggiudicazione imposta dalle sentenze.

L’appello è quindi respinto e le spese del grado sono liquidate a carico dell’appellante soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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