Decadenza dalla concessione mercatale per rate del piano di rientro COSAP (TAR Lombardia n. 2517 del 30.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di decadenza inserita nel provvedimento di rinnovo della concessione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, che sanziona il tardivo o omesso pagamento anche di una sola rata del piano di rientro della pregressa posizione debitoria per il canone di occupazione del suolo pubblico, ha carattere autonomo e si aggiunge alle ipotesi decadenziali previste dalla normativa regionale e dai regolamenti comunali. Il suo presupposto è il mero inadempimento sostanziale dell’obbligazione rateizzata, liberamente negoziata dal concessionario. Restano perciò irrilevanti le censure che si appuntano sulla mancata notifica dell’avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, legge n. 160/2019, posto che tale atto è funzionale alla riscossione coattiva e non al mantenimento del rapporto concessorio. La previsione è legittima espressione dell’autonomia dell’amministrazione nel definire le condizioni di uso del proprio patrimonio, specie a tutela della finanza pubblica.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di tre concessioni per l’esercizio del commercio su posteggi del mercato mercerie del Comune di Como, in scadenza al 31 dicembre 2020, e delle correlate autorizzazioni. Avviata la procedura di rinnovo, il Comune rilevò una esposizione debitoria per canoni COSAP scaduti e diffidò l’istante a regolarizzare. Il ricorrente concluse con il concessionario della riscossione un piano di rientro mediante acconto e rate mensili.
Con tre provvedimenti del 15 settembre 2022 le concessioni furono rinnovate sino al 2032, con espressa clausola di decadenza in caso di tardivo o omesso pagamento anche di una sola rata. Poiché alcune rate non furono versate alle scadenze, il Comune avviò il procedimento decadenziale e lo concluse con i provvedimenti impugnati. Il ricorrente chiese l’annullamento, deducendo vizi procedurali, invalidità derivata dall’avviso pubblico e disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il TAR afferma la propria giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., richiamando Cass. civ., Sez. Un., n. 16454 del 2020 e n. 9654 del 2023: oggetto del giudizio non sono atti di accertamento dei canoni, ma declaratorie di decadenza incidenti sulla permanenza del rapporto concessorio.
Nel merito il ricorso è infondato. La vertenza nasce dal rinnovo generalizzato ex art. 181, comma 4-bis, d.l. 34/2020, che il Tribunale ritiene in contrasto con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 9124 del 2023 e TAR Milano, Sez. V, n. 130 del 2024. Tale profilo però non ha rilievo, poiché non si contesta il rinnovo ma la decadenza.
È dirimente l’inadempimento del piano di rientro: il ricorrente versò solo importi parziali, senza rispettare le scadenze, lasciando un insoluto. La regolarizzazione del giugno 2023 è tardiva e inidonea a superare l’evento decadenziale già verificatosi. Irrilevante, perché non provata e comunque inconferente, è la dedotta sospensione dei canoni durante l’emergenza pandemica, posto che l’inadempimento riguarda le rate negoziate nel maggio 2021.
La clausola di decadenza, non contestata, si fonda sul mero dato sostanziale del mancato o intempestivo pagamento. Sono perciò infondati i motivi sulla mancata notifica dell’avviso di accertamento esecutivo: ciò che rileva è l’inadempimento sostanziale, mentre l’avviso cristallizza la pretesa ai fini della riscossione coattiva (TAR Milano, Sez. V, n. 3040 del 2023 e n. 1986 del 2024). Inconferente è l’art. 104 del Regolamento COSAP, che disciplina solo il recupero coattivo, e superato l’art. 23 del medesimo Regolamento, avendo la clausola presupposti autonomi.
Quanto all’avviso pubblico, la previsione che subordina il rinnovo all’assenza di insoluti non viene in evidenza, perché il Comune non l’ha applicata, avendo rinnovato le concessioni; l’amministrazione ha esercitato l’autonoma clausola decadenziale, del resto allineata agli artt. 19 e 24 del Regolamento COSAP (TAR Milano, Sez. V, n. 54 del 2024). Infine, la disparità di trattamento è censura generica e sfornita di prova, oltre che non configurabile rispetto a poteri vincolati (TAR Milano, Sez. V, n. 1443 del 2024). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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