La prevalenza delle norme tecniche di attuazione sulla cartografia del piano regolatore (TAR Marche n. 394 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di contrasto tra la parte normativa del piano regolatore generale e la relativa cartografia, prevalgono le norme tecniche di attuazione, le quali esprimono la volontà pianificatoria dell’amministrazione. La riduzione dei vincoli paesaggistici di cui al P.P.A.R. esige una motivazione che dia conto dell’effettivo livello di urbanizzazione dell’area, non essendo sufficiente il mero richiamo all’adiacenza con zone già edificate. Ove la variante sostituisca ex novo il precedente adeguamento del piano al P.P.A.R., l’interesse all’impugnazione permane anche per le previsioni che riproducano precedenti riduzioni. La soppressione di una destinazione urbanistica impone l’adeguamento del piano acustico comunale alle nuove previsioni.

Il Fatto

Un’associazione di promozione sociale operante nel territorio comunale impugnava la deliberazione consiliare di approvazione definitiva di una variante al piano regolatore generale e le modifiche al piano acustico comunale. Le censure investivano la previsione di una zona tecnico-distributiva di espansione e di una zona residenziale di espansione in un’area ricompresa in zona di protezione speciale, la riduzione dei vincoli del P.P.A.R. e del vincolo di tutela integrale di 150 metri posto a protezione di un edificio storico, nonché l’elevazione della classe acustica.

Nel corso del giudizio il Comune approvava una nuova variante che eliminava la zona tecnico-distributiva e riduceva la zona residenziale, sopprimendo la viabilità di collegamento. La ricorrente dichiarava conseguentemente di non avere più interesse su tali previsioni, mantenendo le restanti doglianze.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata dalle difese del Comune e della Provincia, e la ritiene infondata. L’associazione è costituita prima dell’adozione degli atti impugnati, opera nel territorio e persegue statutariamente la tutela dell’ambiente e del territorio: essa è dunque legittimata a impugnare gli atti di pianificazione urbanistica contrari a tali finalità.

Le censure relative alla zona tecnico-distributiva, all’originaria estensione della zona residenziale e alla connessa viabilità sono dichiarate improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione della nuova variante. Il Tribunale osserva peraltro che, nel merito, sarebbero state accolte, per le ragioni già esposte nella sentenza n. 152/2017 relativa alla medesima vicenda sostanziale.

Il rigetto riguarda le censure sulla modifica del vincolo di tutela dell’edificio storico. Per giurisprudenza consolidata, in caso di contrasto tra la parte normativa e la cartografia prevalgono le norme tecniche di attuazione. Poiché il Comune ha inteso riconfermare l’ambito di tutela integrale di 150 metri, è questa la prescrizione che disciplina l’area. Il Collegio auspica comunque che l’amministrazione adegui la cartografia alla parte normativa, per trasparenza e per evitare futuri contenziosi.

L’accoglimento investe invece la riduzione dei vincoli del P.P.A.R. relativa all’area adiacente alla zona produttiva. Qui non opera il criterio della prevalenza delle norme tecniche, non essendovi contrasto palese con la cartografia: la riduzione è stata giustificata in ragione del livello di urbanizzazione, profilo contestato dalla ricorrente. La variante ha inoltre sostituito ex novo il precedente adeguamento del piano al P.P.A.R., donde l’interesse a censurare la scelta. Nel merito, poiché la fascia dei 150 metri è oggetto di tutela integrale, sarebbe illogico ritenere che tale vincolo non comprenda quello relativo alle aree “C”. L’area è rimasta inedificata e non ha raggiunto un’urbanizzazione tale da giustificare la riduzione.

Quanto al piano acustico, sussiste l’obbligo del Comune di modificarlo alla luce della soppressione della zona tecnico-distributiva, come già affermato nella sentenza n. 152/2017, in esecuzione della quale era stata adottata la variante poi approvata nel 2018. Il ricorso è in parte accolto, in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese per la parziale reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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