Rinvio dell’istanza cautelare per depositare documenti e controdedurre (TAR Puglia n. 197 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di trattazione di un’istanza cautelare, è tenuto ad assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti. Qualora l’Amministrazione depositi documenti, tra cui una relazione informativa sui fatti di causa, solo dopo la discussione in camera di consiglio, il giudice deve assegnare alla parte ricorrente un termine per esaminarli e controdedurre, disponendo il rinvio della trattazione dell’istanza a una successiva udienza. Tale facoltà si fonda sulla necessità di garantire l’effettività del contraddittorio processuale e di evitare che la decisione cautelare sia assunta senza che la parte abbia potuto conoscere e contestare gli atti presentati dall’altra parte.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore della Provincia di Lecce nei confronti del ricorrente, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 11/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 38/2009. Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva un ricorso gerarchico, successivamente respinto dal Prefetto di Lecce. A seguito del rigetto, la difesa del ricorrente adiva il TAR Puglia, chiedendo l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del provvedimento prefettizio, del presupposto atto di ammonimento e del provvedimento con cui la Questura aveva rigettato l’istanza di revoca in autotutela.

La Motivazione della Corte

Nel corso dell’udienza camerale fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, all’esito della discussione orale, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio una serie di documenti, tra i quali una relazione informativa sui fatti di causa. Il deposito è avvenuto in un momento successivo alla discussione, generando una situazione di possibile pregiudizio per la parte ricorrente, che non ha avuto modo di prendere visione della nuova documentazione.

Il Collegio ha ritenuto che tale circostanza imponesse l’esercizio del potere di rinvio, riconosciuto al giudice al fine di garantire il pieno dispiegarsi del principio del contraddittorio. La documentazione prodotta dall’Amministrazione, infatti, non poteva essere considerata irrilevante, essendo potenzialmente idonea a influenzare la decisione sull’istanza cautelare.

Pertanto, il TAR ha disposto l’assegnazione alla parte ricorrente di un termine per esaminare e controdedurre in ordine alla documentazione depositata, rinviando la trattazione dell’istanza cautelare a una successiva camera di consiglio. Tale determinazione appare coerente con la natura incidentale del procedimento cautelare, che non può comprimere le garanzie difensive delle parti. La decisione assunta si fonda sulla necessità di assicurare un giusto equilibrio tra le esigenze di celerità proprie della fase cautelare e l’irrinunciabile rispetto delle regole del giusto processo, come delineato dall’ordinamento processuale amministrativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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