Concessioni demaniali turistiche: illegittima la proroga automatica al 2033 (TAR Lazio n. 322 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative non possono essere prorogate automaticamente oltre il termine fissato dal legislatore nazionale, perché l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e gli artt. 49 e 56 TFUE impongono il rilascio o il rinnovo all’esito di una procedura di evidenza pubblica. Le norme interne che dispongono la proroga ex lege, da ultimo l’art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145/2018, vanno disapplicate dal giudice e dalla pubblica amministrazione, anche in caso di inerzia del legislatore. Il provvedimento con cui il Comune ricondduce l’efficacia del titolo a un termine conforme al diritto europeo non costituisce revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, ma doverosa applicazione del diritto dell’Unione, e non dà luogo a indennizzo. La proroga tecnica limitata al tempo necessario per l’indizione della gara è compatibile con i principi europei.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2014 per finalità turistico-ricreative. In forza dell’art. 1, commi 682, 683 e 684, l. n. 145/2018, il Comune aveva esteso la validità del titolo fino al 2033, apponendo sul documento la relativa dicitura.
Dopo le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 09.11.2021, l’ente ha prima superato il proprio precedente indirizzo e poi, con delibera di Giunta e determina dirigenziale del dicembre 2023, ha disposto la proroga tecnica delle concessioni in essere fino al 31.12.2024, riducendo la durata del titolo della ricorrente. La società ha impugnato tali atti davanti al TAR, lamentando la violazione dell’affidamento, l’illegittima revoca e la mancata applicazione delle normative di proroga sopravvenute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata, anche della stessa Sezione, e ritiene il ricorso manifestamente infondato. Il punto di partenza è la constatazione che la proroga automatica delle concessioni contrasta con il diritto dell’Unione: le norme nazionali che la prevedono non possono essere applicate né dai giudici né dall’amministrazione, e già l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE fornisce alle stazioni appaltanti gli elementi necessari per bandire le gare.
Il Tribunale esamina poi la tesi della ricorrente secondo cui la procedura svolta nel 2020 dal Comune avrebbe natura selettiva e consentirebbe di ritenere legittima la conservazione del rapporto. L’argomento non convince. L’istanza presentata a suo tempo invocava espressamente la proroga legale automatica e il Comune aveva applicato proprio quella; l’avviso pubblicato per venti giorni era finalizzato solo a consentire ai terzi di presentare osservazioni, senza alcun avvertimento sulla possibilità di presentare istanze concorrenti.
Il mero rispetto dell’obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Codice della Navigazione, non soddisfa l’esigenza di una procedura competitiva vera e propria. Manca, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio, dello svolgimento e del completamento della selezione, e difetta il contenuto di tutela minima a favore dei candidati potenziali richiesto dalla Corte di Giustizia UE. Da ciò deriva l’inammissibilità delle censure costruite sull’art. 3, comma 2, d.l. n. 198/2022, che presuppone un rinnovo conseguito mediante procedura selettiva.
Quanto alla qualificazione dell’atto, il Collegio esclude che si tratti di revoca: il Comune si è limitato a ricondurre l’efficacia temporale dei titoli a una durata conforme ai principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza, in doverosa applicazione del diritto europeo. Non erano perciò necessari la comunicazione di avvio del procedimento né un indennizzo, né assume rilievo la tutela dell’affidamento del concessionario.
Il richiamo al decreto milleproroghe e all’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), d.l. n. 131/2024 non muta l’esito: le estensioni successive sono state ritenute disapplicabili e, in ogni caso, la clausola di salvezza delle gare già deliberate non opera quando la procedura non è selettiva. Il ricorso è respinto, con spese compensate, e il Tribunale auspica l’immediata pubblicazione della gara, eventualmente previa breve proroga tecnica.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.