Revisione della patente ex art. 128 c.d.s. e segnalazione della Forza pubblica (TAR Marche n. 393 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revisione della patente di guida adottato ai sensi dell’art. 128 cod. strada per idoneità tecnica costituisce espressione di ampia discrezionalità dell’amministrazione. Il suo presupposto risiede nell’insorgenza di dubbi circa la persistenza dei requisiti psico-fisici del titolare, desumibili da circostanze fattuali complessivamente valutate. A tal fine è sufficiente una segnalazione specifica della Forza pubblica, operante sul territorio e diretta a evidenziare possibili pericoli per la circolazione connessi all’uso di sostanze stupefacenti, posta in relazione ai precedenti del titolare. Non è necessaria una condanna penale, restando impregiudicata la facoltà di valutazione discrezionale del fatto storico. Il motivo che censura meri errori formali dell’avviso di avvio del procedimento, senza allegare riflessi sul diritto di difesa, è inammissibile per carenza di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione Civile ha disposto la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 cod. strada. L’atto si fonda su una segnalazione dei Carabinieri, dalla quale emergevano possibili pericoli connessi alla guida in relazione all’art. 187 cod. strada, e su ulteriori riferimenti a vicende giudiziarie e a frequentazioni con soggetti dediti allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.
Il ricorrente deduce il difetto dei presupposti, l’insufficienza della motivazione e il difetto di istruttoria, allegando l’assenza di condanne e di procedimenti penali pendenti e l’esito positivo della visita medica sostenuta dopo un precedente episodio di guida in stato di ebbrezza. Lamenta, infine, carenze dell’avviso di avvio del procedimento. L’istanza cautelare è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il motivo relativo all’avviso di avvio del procedimento. La censura deduce meri errori formali di un atto endoprocedimentale, senza che siano allegati né emersi riflessi sulla possibilità del ricorrente di informarsi e difendersi. Il motivo è pertanto inammissibile per carenza di interesse.
Gli altri tre motivi, riguardanti nella sostanza il dedotto difetto di motivazione, sono trattati congiuntamente. Il Tribunale ritiene l’atto sufficientemente motivato e non privo di ragionevolezza. Esso si fonda su una segnalazione specifica proveniente dalla Forza pubblica operante sul territorio, diretta a evidenziare possibili pericoli per la circolazione e per l’incolumità pubblica connessi all’uso di sostanze stupefacenti.
Il Collegio valorizza, altresì, la segnalazione della Prefettura acquisita dal Ministero, dalla quale risultava l’uso non terapeutico di sostanze stupefacenti da parte del ricorrente. Tali circostanze vengono poste in relazione al precedente fatto di guida in stato di ebbrezza: quest’ultimo, pur concluso con esito positivo del procedimento medico di accertamento, lascia impregiudicata la facoltà di valutazione discrezionale del fatto storico, in connessione con le ulteriori emergenze.
Il Tribunale condivide il richiamato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il provvedimento di revisione della patente ex art. 128 cod. strada per idoneità tecnica è di carattere ampiamente discrezionale, citando Cons. Stato Sez. IV n. 44 del 04.01.2021, TAR Veneto Sez. I n. 1213 del 22.07.2022 e TAR Liguria Sez. II n. 57 del 23.01.2020. I fatti complessivamente valutati possono dunque aver fatto sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica, e correttamente l’amministrazione ha adottato l’atto gravato. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione del carattere risalente della controversia.
Nota della Redazione
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