Recesso senza termini dilatori e diffida AGCOM legittima per contratti in corso (Cons. Stato n. 3950 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 3-bis, del D.L. n. 7/2007, introdotto dalla legge n. 124/2017, è immediatamente applicabile anche ai contratti di durata già stipulati al momento della sua entrata in vigore. Il legislatore non ha previsto alcuna nullità delle clausole difformi né un termine dilatorio di adeguamento, a differenza di quanto stabilito dal comma 3, e la norma opera dunque come eterointegrazione del regolamento contrattuale in corso. La mancata predisposizione di modalità semplici e di immediata attivazione per l’esercizio del recesso, comprese quelle telematiche, integra violazione della disposizione. Ne consegue la legittimità della diffida con cui l’AGCOM imponga all’operatore l’adozione di modalità alternative alla sola raccomandata, e la legittimità della sanzione irrogata per l’inottemperanza, la cui entità si giustifica anche in relazione a tale sola autonoma ragione giustificatrice dell’atto.
Il Fatto
La società operatrice di servizi televisivi a pagamento aveva modificato la periodicità della fatturazione, passando dal mese a ventotto giorni. L’AGCOM, a seguito di segnalazioni, contestava l’inadeguatezza dell’informativa resa agli utenti e, in particolare, l’aver richiesto quale modalità esclusiva di comunicazione del recesso la raccomandata con avviso di ricevimento, trascurando la modalità telematica introdotta dalla legge n. 124/2017.
Con diffida del 26 settembre 2017 l’Autorità intimava all’operatore il rispetto dell’art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche, dell’Allegato 1 alla delibera n. 519/15/CONS e dell’art. 1, comma 3-bis, del D.L. n. 7/2007. All’inottemperanza seguiva l’ordinanza-ingiunzione che irrogava una sanzione pecuniaria. Il TAR Lazio respingeva ricorso e motivi aggiunti; la società proponeva appello, dolendosi in particolare dell’applicazione della disciplina ai contratti già in essere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta prioritariamente il motivo relativo all’applicabilità ratione temporis del comma 3-bis, ritenendo che la relativa soluzione possa risultare assorbente. Osserva che la disposizione non contiene alcuna previsione di nullità delle clausole difformi né un termine di adeguamento, laddove il precedente comma 3 aveva espressamente contemplato sessanta giorni per l’adeguamento dei rapporti contrattuali già stipulati.
Tale asimmetria è letta come indice significativo: il legislatore ha ritenuto che le modalità di esercizio del recesso potessero essere implementate senza modifica del testo contrattuale, sul presupposto che le previsioni operassero come eterointegrazione del contratto già concluso. La tesi dell’applicabilità ai soli contratti futuri avrebbe dovuto essere esplicitata, e non lo è stata.
La Corte precisa che la circostanza secondo cui la manovra tariffaria era antecedente all’entrata in vigore della norma non inficia la diffida. Questa non costituisce reazione alla singola modifica contrattuale, ma persegue una finalità strutturale: indurre l’operatore a implementare in tutti i contratti modalità più agevoli di esercizio del diritto. L’Autorità ha quindi legittimamente valutato il contegno complessivo, anche in vista di condotte successive.
Nel merito, il Collegio ritiene che l’invio di comunicazioni sul decoder e la possibilità di recedere mediante raccomandata, PEC o webmail non integrino le modalità semplici e di immediata attivazione richieste dalla norma. La raccomandata impone l’accesso a un ufficio postale; la PEC presuppone una procedura articolata e talora onerosa; la webmail richiede credenziali spesso non disponibili. L’operatore, inoltre, non aveva consentito il recesso presso i punti vendita né tramite il canale telefonico, viceversa utilizzabili per l’attivazione del servizio.
Accertata la violazione, la Corte reputa la sanzione congrua: l’importo irrogato si colloca vicino al minimo edittale e la diffida e l’atto sanzionatorio costituiscono atti plurimotivati, la cui legittimità è sorretta da una sola autonoma ragione giustificatrice. Ciò consente di soprassedere dall’esame dei restanti motivi, relativi alla qualificazione dell’operatore come fornitore di servizi di comunicazione elettronica, e di respingere il gravame, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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