Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e superamento degli atti impugnati (TAR Marche n. 187 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso atti di pianificazione territoriale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando i provvedimenti impugnati siano stati sostituiti da successivi atti di programmazione che ne hanno reso inattuali gli effetti lesivi. La declaratoria presuppone che i nuovi atti, non impugnati, si siano definitivamente consolidati e abbiano ridefinito l’assetto della materia. In tal caso è venuto meno l’interesse alla decisione del giudizio originariamente introdotto, integrato da motivi aggiunti. La regola processuale trova fondamento nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che consente la definizione del giudizio in rito per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato, con ricorso notificato nel novembre 2007 e integrato da due atti per motivi aggiunti, una serie di deliberazioni comunali e regionali relative alla pianificazione della zona portuale, tra cui le linee programmatiche approvate dal Consiglio comunale e la deliberazione di Giunta regionale che adottava il piano regolatore del porto. Il Comune e la Regione si sono costituiti per resistere.
Nel corso del giudizio le difese pubbliche hanno evidenziato che, dopo gli atti gravati, è intervenuto il Piano regionale dei Porti e un nuovo procedimento di pianificazione, culminato nell’approvazione del piano regolatore portuale. Tali atti successivi non sono stati impugnati. Le resistenti hanno quindi eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto le eccezioni delle parti resistenti e ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti, richiamando l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che gli atti censurati sono stati sostituiti dai nuovi atti di programmazione indicati nelle memorie depositate dalle difese pubbliche.
La Regione ha rappresentato che, dopo gli atti impugnati, è stato approvato il Piano regionale dei Porti, strumento di pianificazione e programmazione di tutti i porti del territorio regionale. Il Comune ha poi dettagliato gli obiettivi attraverso un protocollo d’intesa e ha approvato gli obiettivi concertati; il piano regolatore portuale è stato infine adottato e approvato con provvedimenti regionali sopravvenuti.
Il dato decisivo, per il Tribunale, è che gli atti impugnati non hanno avuto seguito e sono stati superati dalla nuova pianificazione. I provvedimenti gravati, ad avviso del Collegio, sono divenuti non più lesivi perché sostituiti da quelli successivamente emanati. La nuova disciplina della materia ha quindi travolto l’assetto contestato dalla ricorrente.
Il Tribunale sottolinea altresì che i nuovi atti di pianificazione non sono stati impugnati e si sono consolidati. Tale circostanza rafforza la conclusione: l’interesse alla decisione del giudizio originariamente introdotto, integrato dai motivi aggiunti, è venuto meno. La declaratoria di improcedibilità consegue così alla sopravvenuta carenza dell’interesse sostanziale che sorreggeva l’impugnazione.
Quanto alle spese, il Collegio ha rilevato il carattere risalente della causa e ha disposto la compensazione integrale, ritenendo sussistenti sufficienti ragioni per non addossarle alla parte soccombente in rito.
Nota della Redazione
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