Danno da reato tributario e benefici ex art 13 bis giurisdizione penale (TAR Toscana n. 1261 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui l’imputato di un reato tributario chiede all’Agenzia delle Entrate, persona offesa non costituitasi parte civile, la liquidazione del danno da reato al fine di accedere alla diminuzione di pena e all’esclusione delle pene accessorie ex art. 13 bis d.lgs. n. 74/2000 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario penale. Il riparto si determina in base al petitum sostanziale, individuato attraverso la causa petendi e i fatti dedotti, e non alla prospettazione della parte. La questione attiene all’applicazione delle circostanze del reato e alla verifica dei presupposti per la riduzione della pena, materia riservata al giudice penale. Difetta pertanto la giurisdizione amministrativa, non essendo configurabile un potere autoritativo dell’Amministrazione né un interesse legittimo del ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente è stato sottoposto a procedimento penale dinanzi al Tribunale per vari reati, tra cui la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74/2000. In vista dell’udienza dibattimentale, con istanza del 17 novembre 2022, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate, persona offesa non costituitasi parte civile, di liquidare il danno patrimoniale derivante dal reato, al fine di accedere al beneficio di cui all’art. 13 bis, comma 1, d.lgs. n. 74/2000. Offriva a tal fine la somma di € 52.000, corrispondente al valore dei beni sottratti a garanzia della pretesa fiscale, o in alternativa chiedeva la liquidazione autonoma del danno.

Con nota del 3 dicembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato l’istanza inammissibile, per essere stata avanzata in via extraprocessuale nei confronti della persona offesa non costituita parte civile e per la sproporzione tra la somma offerta e l’evasione accertata, pari a € 3.068.303. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere, chiedendo in via subordinata l’annullamento della nota.

La Motivazione della Corte

L’Agenzia delle Entrate ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la spettanza della controversia al giudice penale, o in alternativa al giudice civile o tributario. Nel merito ha richiamato il principio di tipicità degli atti amministrativi, escludendo a proprio carico un dovere di provvedere, e ha distinto il concetto di profitto di reato di cui all’art. 11 dal debito tributario richiamato dall’art. 13 bis.

Il Collegio, dopo aver disposto con ordinanza collegiale la conversione in rito ordinario ai sensi degli artt. 32, comma 1, e 117, comma 5, c.p.a., ha ritenuto fondata l’eccezione. Ha richiamato il principio secondo cui ai fini del riparto rileva non la prospettazione delle parti ma il petitum sostanziale, identificato in funzione della concreta statuizione richiesta e della causa petendi, indagando l’effettiva natura della controversia (cfr. Cass. SS.UU. n. 28022 del 2022 e Cons. Stato, sez. III, n. 3896 del 2023).

Quanto al petitum, la questione riguarda l’applicazione delle circostanze del reato di cui all’art. 13 bis: si chiede di accertare se la pena possa essere ridotta mediante la corresponsione di una somma corrispondente al danno da reato, anziché mediante il pagamento del debito tributario, e se tale somma debba essere liquidata in sede amministrativa dalla persona offesa non costituita parte civile.

Quanto alla causa petendi, il ricorrente fa valere un diritto soggettivo alla determinazione della somma, che non sarebbe frutto di attività autoritativa discrezionale ma dell’applicazione di criteri oggettivi e predeterminati. Ne discende che la controversia non involge né un interesse legittimo né un potere autoritativo dell’Amministrazione. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario penale, innanzi al quale potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.500 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *