Revoca in autotutela dell’iscrizione al registro dei portatori di interessi sanitari (C.G.A.R.S. n. 396 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La modifica in autotutela del contenuto di un provvedimento di iscrizione al registro regionale dei portatori di interessi sanitari non costituisce rettifica di un mero errore materiale, ma espressione di una nuova valutazione della documentazione procedimentale. Ne consegue la doverosità della comunicazione di avvio del procedimento, la cui omissione determina di per sé l’illegittimità del provvedimento. Il potere esercitato non è vincolato, stante la natura tecnico-discrezionale delle valutazioni e l’ampiezza dei parametri fissati dalla disciplina assessoriale di riferimento. L’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. impone all’appellante la deduzione di specifiche censure al percorso argomentativo della sentenza, non la generica riproposizione dei motivi di primo grado.
Il Fatto
Un’associazione sindacale di categoria dei professionisti e delle strutture ambulatoriali private accreditate chiedeva l’iscrizione nel registro pubblico dei portatori di interessi nel campo sanitario, istituito con decreto assessoriale del 19 aprile 2019 n. 706. Con DD.GG. n. 2023 dell’8 novembre 2019 l’istanza veniva accolta, con autorizzazione estesa anche alla interlocuzione sulla programmazione sanitaria dei fabbisogni.
L’Assessorato, nel dichiarato intento di rimediare a un preteso refuso, revocava quel decreto con DD.GG. n. 2307 del 17 dicembre 2019 e riscriveva l’associazione nel registro con DD.GG. n. 2308, ma con autorizzazione limitata alla sola tutela sindacale e scientifica degli associati. Il TAR Sicilia accoglieva il ricorso, compensando le spese. L’Assessorato proponeva appello, deducendo che lo scopo statutario non comprenderebbe la programmazione sanitaria e che non sussisterebbe disparità rispetto ad altra associazione del settore.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per assenza di specifiche censure. Richiamando il principio dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., il Collegio ricorda che l’oggetto del giudizio d’appello è la decisione impugnata e non il provvedimento di primo grado, con la conseguenza che inammissibile è la censura generica. Poiché l’appellante aveva invece contestato analiticamente le conclusioni del primo giudice, l’eccezione è respinta.
Nel merito, la Corte rileva che con i due decreti di dicembre l’Amministrazione non ha corretto un errore materiale, ma ha modificato in autotutela il contenuto del precedente provvedimento, sulla base di una diversa valutazione della documentazione offerta in sede procedimentale. Da qui la doverosità della comunicazione di avvio del procedimento: la sua omissione fonda di per sé l’illegittimità dell’atto, non potendosi qualificare il potere come vincolato, data la natura tecnico-discrezionale delle valutazioni e l’ampiezza dei parametri del decreto assessoriale n. 706/2019.
Il Collegio valorizza la finalità della disciplina, diretta a promuovere eguaglianza, proporzionalità, trasparenza e partecipazione democratica ai processi decisionali pubblici. L’art. 3 del decreto definisce l’attività di rappresentanza in termini molto ampi, comprensivi di proposte, studi, analisi e ogni altra iniziativa volta a incidere lecitamente sui processi decisionali. Una lettura restrittiva dei criteri di ammissione al registro risulta perciò incoerente con tali finalità.
Quanto allo scopo statutario, la Corte osserva che tra le finalità dell’associazione figura anche quella di stipulare accordi e convenzioni con il S.S.N. e con enti pubblici e privati: rispetto a tali attività è evidente l’incidenza a monte della programmazione sanitaria. Diventa quindi implicitamente rilevante l’interesse a partecipare alle consultazioni prodromiche alla determinazione della programmazione del servizio sanitario. Il confronto con lo statuto dell’altra associazione resta assorbente e irrilevante.
L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado e integrale compensazione delle spese del grado, in ragione dell’apprezzabile margine di opinabilità degli atti interpretati.
Nota della Redazione
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