L’interesse all’accertamento dell’illegittimità non viene meno per il fallimento del ricorrente (C.G.A.R.S. n. 397 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la persistenza dell’interesse a ricorrere si presume fino a quando non sopraggiungano elementi che la escludano o il ricorrente non dichiari di non avere più interesse alla decisione. Il fallimento della parte ricorrente, pur facendo venir meno l’utilità dell’annullamento, non elide l’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., nella prospettiva del ristoro del danno e dell’acquisizione della somma all’attivo fallimentare. Per procedere a tale accertamento è sufficiente che il ricorrente dichiari di avervi interesse a fini risarcitori nelle forme dell’art. 73 cod. proc. amm., senza necessità di specificare i presupposti della domanda risarcitoria né di proporla nello stesso giudizio.

Il Fatto

La ricorrente domandava l’annullamento del decreto con cui l’Assessorato regionale aveva revocato l’accreditamento per lo svolgimento di attività di orientamento e formazione professionale, annullando il relativo codice identificativo e interdicendone l’esercizio. Il Presidente del TAR negava la tutela cautelare monocratica; nelle more interveniva la sentenza dichiarativa di fallimento, con interruzione del processo.

Riassunta la causa dalla curatela fallimentare per ottenere l’accertamento dell’illegittimità in vista di un’eventuale pretesa risarcitoria, il TAR dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese. La curatela appellava, deducendo la concretezza e attualità del proprio interesse all’esame dei motivi non esaminati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla regola consolidata secondo cui l’interesse a ricorrere corrisponde a una specifica utilità connessa a un bene della vita, connotata da personalità e attualità della lesione. Richiama la Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, che esige una verifica delle condizioni dell’azione condotta sugli elementi desumibili dal ricorso, senza accertare in quella sede l’effettiva lesione, che attiene al merito.

Da ciò la Corte ricava la regola processuale: la persistenza della condizione dell’azione si presume, salvo elementi sopravvenuti che ne impongano il riesame o salvo espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse. Solo in quest’ultimo caso il giudice non può decidere nel merito né procedere di ufficio, dovendo prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità.

Applicando tale regola, il fallimento sopravvenuto è sì evento interruttivo e incidente sull’interesse, rendendo inutile l’annullamento poiché l’attività non potrebbe comunque proseguire. Non impedisce però l’accertamento dell’illegittimità in funzione risarcitoria: la Corte richiama l’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. e l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022, secondo cui basta la dichiarazione di interesse risarcitorio, essendo preclusa al giudice ogni valutazione su questioni assorbenti della futura domanda di danno.

Il Collegio osserva però che la prospettiva risarcitoria impone un’attenta analisi del nesso eziologico. La sospensione del provvedimento avrebbe in astratto consentito la proposta di un concordato preventivo con continuità aziendale, ma l’esito di omologazione non era certo né altamente probabile, dipendendo dall’approvazione dei creditori e dal vaglio di fattibilità. Poiché non emerge la prova che il fallimento sarebbe intervenuto comunque, la Corte ritiene sussistente l’interesse al risarcimento.

Passando ai motivi riproposti ai sensi dell’art. 101 cod. proc. amm., la Corte li ritiene infondati. La valutazione dei fatti accertati con provvedimenti non definitivi dell’autorità giudiziaria, prevista dall’art. 15, comma 3, lett. c), del D.P.R.S. n. 25/2015, include i provvedimenti cautelari. La dissociazione dalla condotta del legale rappresentante doveva poi provenire dalla struttura regionale, autonomamente organizzata, e non dalla sede centrale; l’istruttoria regionale, condotta su plurimi tavoli tecnici, è stata adeguata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *