Ottemperanza alla carta docente: legittimazione del procuratore antistatario e penalità di mora (TAR Toscana n. 397 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso proposto dal creditore originario per l’esecuzione del capo della sentenza che ha condannato l’amministrazione alle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario è parzialmente inammissibile per difetto di legittimazione attiva, ove non sia stato proposto anche dal procuratore medesimo per le somme di sua spettanza. La penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. presuppone il ritardo nell’esecuzione del giudicato e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza, commisurandosi agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Gli interessi sul credito oggetto del titolo giudiziale maturano dalla pubblicazione della sentenza civile, non per il periodo anteriore. Il commissario ad acta può essere nominato sin d’ora, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, per il caso di ulteriore inadempienza.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Firenze, sezione lavoro, sentenza n. 1005 del 17 novembre 2023, con cui è stato accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015. Il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad attribuire la carta e al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 515,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Formatosi il giudicato, attestato dalla cancelleria della Corte d’Appello di Firenze il 16.07.2024, e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, la creditrice ha convenuto il Ministero davanti al TAR per l’ottemperanza, chiedendo anche la condanna all’indennità di mora e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha rilevato d’ufficio, in camera di consiglio, una possibile parziale inammissibilità della domanda e ha trattenuto la causa in decisione. Il ricorso è stato dichiarato parzialmente inammissibile per difetto di legittimazione attiva quanto al capo di condanna alle spese con distrazione: l’art. 114 cod. proc. amm. esige che l’ottemperanza sia chiesta da chi è titolare del diritto, e il procuratore antistatario non ha proposto ricorso in proprio, essendo soltanto difensore della ricorrente.
Nel resto il ricorso è stato accolto. Non risultando dagli atti alcuna esecuzione del giudicato, il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo. Ha riconosciuto gli interessi dalla pubblicazione della sentenza civile, respingendo la domanda relativa al periodo precedente, in linea con Cons. Stato, sez. VI, 16 marzo 2020, n. 1865.
Per l’ulteriore inadempienza il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario, fissando il termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Quanto alla penalità di mora, il ritardo del Ministero nella corresponsione delle somme ha giustificato la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e commisurazione agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese del giudizio sono state compensate per il complessivo esito della lite.
Nota della Redazione
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