Offerte tecniche, equivalenza e sindacato sul punteggio discrezionale (TAR Puglia n. 399 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti di progettazione, fornitura e lavori, l’offerta tecnica va valutata nella sua conformazione omnicomprensiva: tutti gli elaborati che la integrano concorrono, almeno sul piano formale, a definire le caratteristiche dei prodotti offerti. Il principio di equivalenza delle specifiche tecniche, ove la stazione appaltante si sia autovincolata a intendere ogni prescrizione integrata dalla menzione “o equivalente”, rende le stesse non inderogabili, con margini indicativi di tolleranza. Il giudizio di equivalenza e la valutazione dei punteggi costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili solo per macroscopica abnormità o travisamento. La censura sui punteggi è inammissibile se non accompagnata dalla prova di resistenza, ossia dalla dimostrazione che l’offerta sarebbe risultata aggiudicataria.
Il Fatto
La stazione appaltante indiceva una gara europea a procedura aperta per l’appalto integrato di progettazione esecutiva, lavori di completamento e allestimento di sale operatorie di un presidio ospedaliero, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente, seconda classificata, impugnava l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, deducendo l’inadeguatezza dell’offerta tecnica vincente rispetto alle caratteristiche minime del capitolato e l’erroneità dei punteggi.
La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti di gara, la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno. La domanda cautelare veniva respinta con ordinanza, sulla base del difetto di fumus boni iuris. Si costituivano la stazione appaltante e la controinteressata, instando per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esaminava prioritariamente il primo motivo, relativo al sistema passamalati. La tesi della ricorrente, secondo cui la Commissione avrebbe dovuto valutare solo i prodotti indicati nell’elenco forniture, non era condivisibile. In base al principio per cui tutti gli elaborati dell’offerta tecnica concorrono alla definizione delle caratteristiche dei prodotti (Cons. Stato, Sez. III, n. 5016 del 2024), legittimamente il seggio aveva valutato la documentazione nella sua interezza. Il Mobilizer III costituiva solo un componente del più articolato sistema, realizzato su misura e conforme alla fissità richiesta.
Con il secondo motivo la ricorrente denunciava il distorto uso del principio di equivalenza. Il Tribunale rilevava che la stazione appaltante, con i chiarimenti resi in gara, si era autovincolata a intendere ogni prescrizione integrata dalla menzione “o equivalente”, con tolleranza indicativa del 10%. Il giudizio sull’equivalenza ha natura tecnico-discrezionale, sindacabile solo ab externo per macroscopiche abnormità, ed è implicito nell’attribuzione del punteggio (TAR Campania, Napoli, n. 4437 del 2024). Le difformità denunciate risultavano contenute entro i margini indicativi e smentite dalla documentazione.
Il terzo motivo, concernente la postazione operativa, era superato dalla scheda comparativa, che attestava il grado medicale del prodotto e l’apertura basculante. Il quarto motivo attingeva i punteggi: il Collegio ribadiva che la valutazione delle offerte rientra nell’ampia discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito salvo abnormità (Cons. Stato, Sez. V, n. 7090 del 2022). Quanto alle forniture accessorie, anche attribuendo il punteggio massimo, la ricorrente non sarebbe risultata aggiudicataria: difettava la prova di resistenza.
La domanda risarcitoria era rigettata, mancando la prova della spettanza del bene della vita. Il ricorso veniva respinto, con compensazione integrale delle spese per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
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