Variante al piano particolareggiato e affidamento incolpevole del privato (TAR Puglia n. 398 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di variante al piano urbanistico esecutivo proposta dal privato, il legittimo affidamento non può maturare in difetto dell’acquisizione dei pareri presupposti alla decisione consiliare, non assumendo rilievo le favorevoli manifestazioni endoprocedimentali quando nel corso del procedimento emergano ragioni ostative. La discrezionalità tecnica dell’ufficio competente precede la valutazione politica del Consiglio comunale, sicché non è configurabile alcun vizio di incompetenza nel diniego adottato dal responsabile del settore. Il provvedimento plurimotivato resta legittimo quando una sola delle ragioni giustificatrici è congrua e idonea a sorreggerlo.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di lotti ricadenti in un piano particolareggiato approvato dal Comune, aveva ottenuto in affidamento un’area verde e poi l’autorizzazione a modificarne la sistemazione. Revocato l’affidamento, e constatata l’interclusione dell’area, la società presentava istanza di variante al piano, volta a permutare i propri lotti con un’area comunale di pari estensione, con trasferimento della cubatura.
Seguivano plurime richieste di integrazione documentale e una relazione istruttoria che attestava l’interesse pubblico all’esecuzione della variante. Il responsabile del settore urbanistica comunicava poi i motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e, non essendo intervenute tempestive controdeduzioni, adottava il diniego definitivo. La società impugnava deducendo violazione dell’affidamento, travisamento dei fatti, contraddittorietà con i precedenti pareri tecnici e incompetenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio tralascia l’esame dell’eccezione di inammissibilità in rito, applicando il principio della ragione più liquida: la causa si definisce sulla base della questione di più agevole soluzione, in ragione dell’infondatezza nel merito.
Quanto al primo motivo, il Tribunale richiama l’art. 10-bis legge n. 241/1990 e osserva che la comunicazione dei motivi ostativi era doverosa. La relazione istruttoria dava atto della presenza di un reticolo idrografico e della necessità di acquisire un nuovo parere di conformità, oltre che dei vincoli paesaggistici e del Parco nazionale. L’art. 16, comma 10, legge regionale n. 20/2001 impone l’acquisizione degli atti di consenso necessari. In assenza di un espresso atto autorizzatorio, dunque, nessun affidamento poteva dirsi maturato. Le reiterate richieste di integrazione escludono la lesione della leale collaborazione e della buona fede.
Il secondo motivo investe il contenuto del diniego e l’incompetenza del tecnico. La Corte ricostruisce il procedimento della legge regionale n. 20/2001 come articolato in due stadi: valutazioni tecnico-discrezionali, cui sono demandate all’ufficio, e decisione di merito riservata al Consiglio comunale. Le scelte di pianificazione urbanistica godono di ampia discrezionalità, senza obbligo di provvedere sull’istanza del privato, come affermato da TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1012 del 2016.
Il diniego è plurimotivato: secondo Cons. Stato, Sez. V, n. 1801 del 2024, è sufficiente la legittimità di una sola ragione giustificatrice. Nella specie regge quella relativa alla fascia di rispetto del Piano per l’Assetto Idrogeologico: gli elaborati non chiarivano se le aree ricadessero nella fascia ex art. 6, comma 8, delle NTA del PAI. L’esame delle ulteriori motivazioni è pertanto superfluo e la discrezionalità tecnica non risulta travalicata.
Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità del caso.
Nota della Redazione
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