Reclamo contro commissario ad acta e oneri a Comune in dissesto (TAR Sicilia n. 4047 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il reclamo avverso il provvedimento del commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, sesto comma, cod. proc. amm., è strumento di natura endoprocessuale, riservato alle parti del giudizio, alle quali soltanto deve essere notificato, restando i terzi estranei tutelati mediante il ricorso al giudice ordinario. Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, l’imputazione degli oneri finanziari conseguenti al provvedimento commissariale segue la disciplina del dissesto e va riferita all’organismo straordinario di liquidazione quando il fatto o atto di gestione risalga a epoca anteriore al termine del 31 dicembre dell’anno precedente quello di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Il Comune non è tenuto a sollevare l’eccezione sull’imputazione nel giudizio avverso il silenzio, poiché questo non concerne il regime degli oneri. L’art. 6 d.P.R. n. 378/1993 esclude dalla massa passiva i debiti per espropriazione di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare solo se l’ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero, onere probatorio non assolto.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un terreno censito al foglio 20, particella 192, avevano chiesto al Comune, con istanza del 29 luglio 2022, la definizione del procedimento ablativo ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Esperito il giudizio avverso il silenzio, la Sezione con sentenza n. 1292 del 2023 ha condannato l’Amministrazione a pronunciarsi. Il commissario ad acta ha quindi adottato la delibera n. 189402, disponendo l’acquisizione sanante e impartendo alla Ragioneria le istruzioni per il pagamento.

Il Comune ha proposto reclamo avverso la parte della delibera che poneva i pagamenti a proprio carico, invocando l’imputazione all’organismo straordinario di liquidazione per lo stato di dissesto e la risalenza dei fatti al 1988. Il Tribunale ha dapprima dichiarato il reclamo inammissibile per difetto di giurisdizione; il giudice di appello, accogliendo l’impugnazione, ha ricondotto la questione alla giurisdizione esclusiva amministrativa e il Comune ha riassunto il giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione posta d’ufficio con l’ordinanza istruttoria: se l’organismo straordinario di liquidazione debba considerarsi terzo controinteressato e se, dunque, il reclamo sia inammissibile per omessa notifica alla gestione liquidatoria. La risposta è negativa. Il reclamo costituisce strumento di natura endoprocessuale, riservato alle parti del giudizio; i terzi estranei al giudicato sono tutelati dall’art. 114, sesto comma, cod. proc. amm., potendo contestare i provvedimenti commissariali che abbiano inciso sulla loro sfera giuridica mediante il giudizio ordinario. Il reclamo va quindi notificato alle sole parti del giudizio.

Nel merito il reclamo è fondato. L’atto di gestione oggetto di contestazione — l’occupazione illegittima — risale all’anno 1988, dunque a epoca di gran lunga anteriore al termine del 31 dicembre dell’anno precedente quello di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 15/2020.

Il Tribunale respinge le obiezioni dei ricorrenti. La volontà del Comune di adempiere spontaneamente non contraddice l’obbligo di corretta imputazione degli oneri. La sentenza n. 1292 del 2023 ha condannato l’Amministrazione a pronunciarsi sull’istanza, ma non ha statuito sull’imputazione degli oneri. L’eccezione non doveva essere sollevata nel giudizio avverso il silenzio, che non concerneva il regime degli oneri finanziari. La mancata impugnazione di una precedente delibera commissariale non autorizza a reiterare la condotta illegittima.

Quanto all’art. 6 d.P.R. n. 378/1993, che esclude dalla massa passiva i debiti per espropriazione di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare, il Collegio rileva che non vi è prova che il Comune abbia incamerato dagli assegnatari il costo delle aree e delle opere di urbanizzazione, né che sia attualmente in grado di adottare provvedimenti di recupero. Il reclamo è pertanto accolto e la delibera commissariale annullata nella sola parte in cui imputa il pagamento al Comune anziché all’organismo straordinario di liquidazione, con termine di quarantacinque giorni per la modifica. Le spese della fase sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *