Sospensione della decadenza di concessione demaniale marittima per prevalenza dell’interesse alla stagione balneare (TAR Basilicata n. 62 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., il giudice amministrativo può accordare prevalenza agli interessi sottesi alla prosecuzione del rapporto concessorio rispetto all’interesse pubblico all’immediata esecuzione del provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima, quando la riduzione dell’occupazione del demanio entro i limiti autorizzati sia già avvenuta e sia in corso la stagione balneare. La sospensione dell’efficacia del provvedimento decadenziale è pertanto giustificata dall’esigenza pubblicistica di assicurare l’utile fruizione da parte della collettività dei servizi turistici erogati.
Il Fatto
Il titolare di una concessione demaniale marittima e la società autorizzata alla gestione delle attività secondarie nell’ambito della medesima concessione impugnavano la determinazione con cui il Dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo della Regione aveva disposto, ai sensi dell’art. 47, lett. f), del Codice della Navigazione R.D. n. 327/1942, la decadenza della concessione per l’occupazione del demanio eccedente i limiti autorizzati.
I ricorrenti contestavano altresì la nota con cui l’Amministrazione aveva respinto l’istanza di autotutela volta all’annullamento del provvedimento decadenziale, e chiedevano la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Nel corso del giudizio cautelare, gli stessi rappresentavano di aver già smontato, in data 18.1.2026, l’intera struttura dell’area scoperta, mantenendo soltanto il chiosco e la tettoia, e di aver così ricondotto l’occupazione del demanio marittimo entro il limite massimo autorizzato di 158 mq.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione aveva concesso ai ricorrenti per ben due volte il termine perentorio di trenta giorni per ridurre l’occupazione del demanio marittimo entro i limiti della concessione, senza che risultasse pienamente rispettato l’adempimento nei termini assegnati.
Ciononostante, il Collegio ha ritenuto di accordare prevalenza agli interessi sottesi alla prosecuzione del rapporto concessorio, valorizzando due elementi: la già avvenuta riduzione dell’occupazione entro i limiti autorizzati e la circostanza che fosse ormai avviata la stagione balneare. Ad avviso del Tribunale, sussiste anche una concorrente esigenza pubblicistica di assicurare, nelle more del giudizio di merito, l’utile fruizione da parte della collettività dei servizi turistici erogati mediante la struttura.
Alla luce di tale bilanciamento degli interessi, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia della determinazione di decadenza del 2.3.2026, con compensazione delle spese di fase e fissazione dell’udienza pubblica di merito.
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Nota della Redazione
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