Giudicato sugli arretrati scolastici: ottemperanza al pagamento ex art. 114 c.p.a. (TAR Marche n. 840 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, il ricorso per l’ottemperanza avverso l’inerzia dell’Amministrazione nella esecuzione di un giudicato avente ad oggetto obblighi di pagamento è procedibile. In presenza di una sentenza passata in giudicato che accerta il diritto alla corresponsione di benefici economici e di una costituzione solo formale dell’Amministrazione che non opponga ragioni contrarie, il giudice amministrativo accoglie il ricorso, dichiara l’inottemperanza e assegna un termine per adempiere, nominando sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
A seguito della sentenza del Giudice del Lavoro, che aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione delle somme indicate per gli anni scolastici di riferimento, la parte vittoriosa lamentava la mancata esecuzione del titolo da parte dell’Amministrazione.
Il provvedimento, regolarmente notificato, era passato in giudicato e, trascorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica senza che l’obbligo fosse adempiuto, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Marche. Il Ministero si costituiva con memoria formale, senza opporre alcuna eccezione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo soddisfatta la condizione prevista dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 e cioè il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza prima della proposizione dell’azione di ottemperanza.
Nel merito, il Collegio ha rilevato come, in assenza di una valida contestazione da parte dell’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non fosse stata opposta alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. L’inerzia dell’Amministrazione, protrattasi oltre il termine di legge, integrava pertanto gli estremi dell’inottemperanza al giudicato.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo del Ministero e delle competenti articolazioni territoriali di dare integrale esecuzione alla sentenza impugnata, salve le somme eventualmente già corrisposte. È stato assegnato il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione per adempiere.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, è stato sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore generale competente, che provvederà, su istanza del creditore, all’esecuzione del mandato entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario, anche di natura contabile e finanziaria.
Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, richiamando il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. VII, nella sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025.
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Nota della Redazione
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