Costo manodopera sotto le tabelle ministeriali e illegittimità del bando di gara (TAR Sicilia n. 4116 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo le tabelle ministeriali di cui all’art. 41, comma 13, d.lgs. n. 36/2023, scorporandoli dall’importo assoggettato a ribasso. Una base d’asta fondata su un costo del lavoro inferiore ai valori tabellari non è di per sé illegittima, ma lo diventa quando deroga in termini macroscopici, non garantisce la possibilità di offerte congrue e viola il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva. Lo scostamento evidente e significativo tra valore a base d’asta e livelli retributivi orari tabellari integra il vizio della lex specialis, senza necessità di analisi dettagliata per singoli livelli. La circostanza che altri operatori abbiano presentato offerta non costituisce indice univoco dell’assenza dello scostamento.

Il Fatto

Una società, interessata a partecipare alla gara telematica indetta da un’azienda ospedaliera per un appalto misto servizi-lavori di multiservizio tecnologico integrato, impugna il bando e la documentazione di gara. La ricorrente non ha presentato offerta, assumendo che l’abnorme sottostima del costo della manodopera, determinata sulla base delle retribuzioni del gestore uscente, impedisse la formulazione di un’offerta congrua e violasse il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva.

La stazione appaltante si costituisce, eccependo in rito la mancata notifica ai controinteressati e sostenendo nel merito la natura comparativa, e non di soglia minima invalicabile, delle tabelle ministeriali. Il ricorso giunge alla decisione nel merito dopo la rinuncia all’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

In rito, il Collegio dichiara ammissibile il ricorso, sebbene la ricorrente non abbia presentato offerta. L’ambito di immediata impugnabilità del bando non è circoscritto alle clausole escludenti, ma ricomprende i casi in cui la lex specialis non consente una seria e ponderata offerta, secondo l’insegnamento del TAR Sicilia – Catania, Sez. III, 7 febbraio 2019, n. 183, confermato dal CGARS 10 gennaio 2020, n. 23. Superata anche l’eccezione di mancata notifica ai controinteressati: impugnato un atto generale come il bando, e non essendo intervenuta l’aggiudicazione, la qualifica di controinteressato non si configura in capo al mero partecipante, richiamata TAR Emilia-Romagna – Bologna, Sez. I, 23 agosto 2022, n. 655.

Nel merito, il Tribunale distingue due questioni. La prima, spesa dalla difesa dell’azienda, riguarda la facoltà dell’operatore di giustificare un ribasso derivante da una più efficiente organizzazione aziendale, ammessa dalla giurisprudenza (TAR Lazio – Roma, 6 agosto 2024, n. 15720; TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, 24 giugno 2021, n. 1546). La seconda, dirimente, verte sulla possibilità che la stessa legge di gara preveda un costo della manodopera inferiore alle tabelle ministeriali.

Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui non sono ammessi ribassi che integrino un disallineamento evidente e significativo tra il valore a base d’asta e i livelli retributivi orari tabellari, né deroghe in termini macroscopici, richiamando CGARS 13 dicembre 2019, n. 1058 e la citata 1546/2021. La congruità della base d’asta è presidio dell’interesse pubblico e l’esecuzione dei contratti non deve essere compromessa da dinamiche ribassiste a danno della retribuzione e della sicurezza.

Applicando tale ricostruzione, il costo medio orario ricavato dai dati di gara è di euro 17,02 per addetto, a fronte di valori tabellari del DM 13 novembre 2023, n. 60 compresi tra euro 20,48 (livello D1) ed euro 29,11 (livello B2), con scostamento tra il 34% e il 48%. Lo iato rispetto anche al livello più basso basta a integrare il disallineamento, senza necessità di analisi dettagliata per livelli.

Non convince l’argomento dell’azienda fondato sulla presentazione di offerte da parte di altri operatori: l’eventualità non è indice univoco, e comunque la stazione appaltante non ha preso posizione sui conteggi della ricorrente, non avversati. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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