Ottemperanza al giudicato sul diritto alla carta docente con penalità di mora (TAR Toscana n. 192 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inosservanza del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto alla carta del docente, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al decisum e nomina, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è applicabile anche in presenza di una condanna pecuniaria e costituisce strumento concorrente, e non alternativo, rispetto alla nomina del commissario. Essa va commisurata agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale soddisfacimento.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al TAR l’esecuzione della sentenza n. 9/2024 con cui il Tribunale di Prato, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta del docente — istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 — per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nella misura di euro 500,00 annui, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire gli importi corrispondenti, maggiorati di interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, era rimasta ineseguita. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento e la previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. L’amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha verificato i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero e all’Avvocatura dello Stato il 19 gennaio 2024 ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Risultava inoltre osservato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, essendo la notifica del ricorso per ottemperanza avvenuta il 25 settembre 2024.

L’inottemperanza del Ministero non era contestata. Il TAR ha pertanto ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni, accreditando mediante carta del docente l’importo di euro 1.500,00, oltre a interessi legali e rivalutazione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con termine di sessanta giorni.

Quanto alla penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il collegio l’ha ritenuta applicabile. Ha escluso profili ostativi sotto il duplice rilievo della compatibilità con il contenuto del giudicato posto in esecuzione — avente natura di condanna pecuniaria, richiamando sul punto Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 — e della concorrenza con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela cumulabili e non alternativi.

La misura della penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’integrale pagamento. Le spese del giudizio di esecuzione sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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